martedì 11 novembre 2014

L'Italia può vivere di esportazioni?

Ormai dovrebbe essere chiaro. Ne abbiamo parlato in questo post e anche in questo: l'Europa ed il sistema ultra-liberista al quale si ispira vogliono che diventiamo TUTTI dei Paesi export-led ovvero che basiamo la nostra crescita e prosperità sulle esportazioni e non più sulla spesa pubblica, considerata solo dannosa, fuorviante e fonte di corruzione. Non importa che uno Stato sia storicamente e per ragioni oggettive non adatto ad esportare, come ad esempio la Spagna, che, con tutti gli sforzi fatti, si attesta attualmente ad un 32% del PIL, o la Grecia, che ha un export pari al 27%, le economie devono essere stravolte per diventare esportatori come il Belgio all''85% o l'Olanda che è all'87% o la Germania, che ha un rapporto export/PIL del 52%.

E' lecito però domandarsi: è possibile che un Paese delle dimensioni dell'Italia possa vivere quasi esclusivamente di export? E quali sono le condizioni per farlo? E quali le conseguenze?

Iniziamo a ragionare su qualche dato: i quattro grandi Stati in Europa sono la Germania, la Francia, l'Italia e la Gran Bretagna ed il valore delle esportazioni di ciascuno nel 2010 (non ho dati per comparazione più recenti) era, 46% per la Germania, 28% per la Francia, 27% per l'Italia e il 29% per la Gran Bretagna; come si vede, tranne la Germania, gli altri grandi Paesi avevano nel 2010 esportazioni che pesavano poco più di 1/4 del PIL. Che cosa ha reso unica la Germania? Questo:


L'abbattimento del costo unitario del lavoro per tutto il periodo 2000-2009, con un salario reale che non solo non seguiva la produttività, ma addirittura scendeva in termini effettivi, non recuperando neppure il potere d'acquisto perso con l'inflazione.

Tanto in Europa lo sanno, che le ricette economiche che amorevolmente ci consigliano di attuare sono sostanzialmente l'abbattimento del costo del lavoro, attraverso una drastica deflazione salariale. Ma ammesso che si volessero attuare, si risolverebbero davvero i problemi di costo dei beni e si aumenterebbe notevolmente l'export? La risposta la troviamo in questi grafici:



Fonte: Eurostat
Il periodo favorevole per poter attuare una simile politica con successo è passato. La Germania, abbattendo il costo del lavoro poco dopo l'unione monetaria, ha potuto sfruttare il differenziale di inflazione così creato che ha avuto i suoi scarti maggiori fra il 2001 ed il 2005; poi è avvenuta la convergenza in Europa, come si vede dal primo grafico, ed i differenziali fra i tassi si sono appiattiti, arrivando attualmente ad una sostanziale deflazione. A questo punto il vantaggio accumulato dai tedeschi non è più colmabile; c'è un detto popolare che dice: "chi mena primo mena due volte", ecco, la Germania ha menato (e forte) per prima ed il vantaggio di prezzo che ne ha ricavato ha portato ai surplus che possiamo vedere qui:
Saldo partite correnti Germania su dati Bundesbank. Fonte: www.re-vision.info
Tale situazione non è più ripetibile come detto e ce lo dimostra anche il grafico dei prezzi alla produzione



Come si vede non c'è un problema di dinamiche dei prezzi della produzione in Italia, le quale risultano pressoché in linea con quelle europee, ed attualmente anche un po' più basse. L'unica maniera per diminuirle ulteriormente, nella fase attuale di deflazione, sarebbe di fare forti investimenti per ottimizzare la produttività o diminuire drasticamente la forza lavoro impiegata od il suo costo. Ciò non è possibile, o, se possibile, solo a fronte di fortissime tensioni sociali, come ci dimostrano questi grafici:








Cosa ci dicono questa raffica di grafici? Innanzitutto che gli investimenti con la crisi sono andati a picco, perché è andato a picco il risparmio privato; ciò significa che è impossibile nel quadro attuale effettuare miglioramenti produttivi, che oltretutto si dimostrerebbero antieconomici, visto la profonda crisi di domanda derivante dal crollo dei redditi in Italia, passati dall'essere sopra la media UE a sotto la media, battuti, tra i maggiori Paesi, solo dalla Spagna (portata ultimamente ad esempio...). Poi che gli investimenti pubblici non sono possibili perché... l'Europa non li vuole! Come si vede siamo l'unico Paese che rispetta i parametri del 3% di deficit, mentre la media EU è sotto, e Stati come la Spagna (come sopra...) sforano tranquillamente, con un deficit che nel 2013 si attestava al 6,6%. Questo comporta che lo Stato italiano non può spendere, né investire, e che pertanto la leva pubblica, che agisce in maniera anticiclica con gli investimenti diretti e con il supporto a quelli privati, non può essere utilizzata.

Rimane la contrazione degli occupati, non supportata però, come abbiamo detto, da investimenti in macchinari, e la deflazione salariale. Chiunque indichi questa strada deve fare però i conti con l'ultimo dei grafici proposti: il tasso attuale di disoccupazione. Siamo sopra la media UE, al tasso del 12.7%, ovvero ad un tasso mai raggiunto in tempo di pace. Un ulteriore aumento dei disoccupati porterebbe a conseguenze sociali gravissime; d'altra parte una riduzione salariale porterebbe ad un ulteriore crollo dei redditi degli occupati, non compensato dal modesto aumento degli impiegati, come è successo in Spagna, dopo le ricette della Troika 

Spagna, PIL pro-capite su dati Eurostat
Spagna, tasso di disoccupazione

Il PIL pro-capite è crollato, ovvero sono crollati i redditi dei lavoratori, e la disoccupazione è prima arrivata al 27%, per l'espulsione di lavoratori, poi è passata ad una media del 25%, che attualmente è in calo (anche se si dovrebbe analizzare la qualità dell'occupazione creata e il tasso di emigrazione che abbassa la percentuale di disoccupati), ma sempre attestandosi ad un spaventoso 23,7%, che, come abbiamo visto, non è compensato da un miglioramento generale dei redditi, ma anzi da un costante calo. Si lavora in (pochi) più, ma per molto meno.

E' questa la soluzione per l'Italia? Io credo di no. Quello che ha fatto la Germania non è ripetibile e tutto sommato non conviene neanche ripeterlo...

martedì 4 novembre 2014

Il "blocco" costituzionale alle norme internazionali: una chiave di lettura sovranista


Ha avuto un notevole risalto mediatico per il tema trattato (risarcimento dei danni di guerra causati dal Terzo Reich) la sentenza della Corte Costituzionale del 22 ottobre che ha sancito l'inapplicabilità della norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, recepita dalla Legge 14.01.2013 n° 5 nel nostro ordinamento, in quanto in violazione dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo tutelati dalla nostra Costituzione. La decisione in sé ripercorre il filone di altre sentenze della Consulta emesse in riferimento a norme comunitarie, o del Concordato con la Santa Sede, secondo le quali "il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovranazionale è costituito […] dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale" (sentenze n 30/1971 Gualtieri e 31/1971, Ghisotti-Siliprandi).

Quello che la rende interessante è però le modalità, espresse nella sentenza, con cui si attua questo limite: secondo la Corte infatti esiste un "blocco" all'entrata nel nostro ordinamento di una norma internazionale o sovranazionale, recepita ex art. 10 Cost., che sia in violazione dei diritti e principi fondamentali che costituiscono l'assetto del nostro sistema, come delineato nella Carta. Questo controllo, che avviene ex post, può essere effettuato esclusivamente dalla Corte Costituzionale, poiché le norme così recepite assumono rango equivalente a quello di norme costituzionali, ma una volta che ne sia stabilita la violazione è obbligo del giudice statuale di non considerarle esistenti e quindi vi è il potere/dovere di non applicarle.

Ě da rilevare che i Giudici ritengono pertanto sottoponibile al sindacato della Corte anche una norma di diritto internazionale c.d. “generale”, ovvero di tipo consuetudinario prevalente, recepita appunto ex art. 10, norma che ha una forza quale fonte di diritto certamente superiore a quelle “pattizie” che trovano la loro legittimazione nell’art. 11 Cost.: mentre infatti le prime trovano la loro legittimazione nell'avere alle spalle un uso anche secolare, nell'essere universalmente riconosciute come cogenti nei rapporti internazionali, le seconde trovano la loro legittimazione appunto in un patto, che può essere modificato o sciolto, e che ha una forza derivante esclusivamente dalla volontaria sottoposizione degli stati firmatari allo stesso. Risulta evidente che se è ammissibile un sindacato di legittimità persino di una norma consuetudinaria fondamentale, tanto più la Corte avrà il diritto di valutare una norma "pattizia": come infatti giustamente evidenzia Barra Caracciolo nel suo commento alla sentenza, “Se quanto così affermato vale rispetto al diritto internazionale generale di cui all'art.10 Cost, a maggior ragione opera come limite al diritto internazionale "da trattato", ancorchè "europeo", che è fonte di rango inferiore, in Costituzione e nel diritto internazionale, rispetto al d.i. "generale” (http://orizzonte48.blogspot.it/2014/10/corte-costituzionale-sentn238-del.html)

Questa ricostruzione dogmatica quindi stabilisce una volta per tutte che nessuna norma di diritto internazionale può essere considerata di rango superiore a quelle costituzionali fondamentali e che sussiste sempre il potere/dovere della Consulta di valutare il contemperamento fra le prime e le seconde per stabilire se le prime abbiano o meno e in quali limiti il diritto di entrare nel nostro ordinamento ed essere applicate.

Tale posizione sembra modificare ancora una volta il percorso "sofferto" di integrazione delle norme comunitarie con il diritto interno e che ha visto la nostra Consulta passare dal primato della norma costituzionale rispetto a quella comunitaria, considerata di diritto comune, attraverso il riconoscimento della norma statuale di applicazione, e quindi superabile da una legge posteriore (sentenze 14/1964, Costa/ENEL e 98/1965, Acciaierie San Michele), ad una posizione di equivalenza del diritto comunitario con quello costituzionale, essendo la norma comunitaria "veicolata" dall'art. 11 Cost., cosa che che le permette di essere immediatamente precettiva e di prevalere sulla norma statuale anche successiva, con essa incompatibile (sentenze 183/1973, Frontini e 232/1975, Industrie Chimiche), alla posizione più recente di "autonomia" dell'ordinamento comunitario rispetto al diritto interno, il quale viene semplicemente ignorato nell'applicazione dal giudice ordinario, ogniqualvolta esso sia in contrasto con il precetto sovranazionale (a partire dalla sentenza 170/1984, Granital).

Ciò avvicina la nostra Corte alle posizioni di quella tedesca, che, a più riprese, ha affermato il dovere di esaminare qualsiasi accordo internazionale o decisione per valutarne la congruità ed il non contrasto con la Costituzione tedesca: basta ricordare l'opposizione al programma OMT di Draghi, che i Giudici tedeschi hanno considerato in violazione del principio di controllo della spesa fiscale del contribuente tedesco, il quale spetta esclusivamente al Bundestag, rimettendo sì la questione alla Corte di Giustizia Europea, come previsto dall'art. 263 TFEU, che stabilisce la giurisdizione esclusiva di quest'ultima sugli atti della BCE, ma non prima di averla esaminata direttamente, senza sospendere il ricorso in attesa della decisione della CGUE, e soprattutto dando preventivamente indicazioni sulla illegittimità e proponendo alla stessa CGUE le modifiche da attuare per renderla per i tedeschi accettabile.

La Corte tedesca è arrivata così a porre un vero e proprio “ultimatum” alla Corte di Giustizia, sia sui tempi che sui modi della decisione, con l’affermazione espressa che in caso contrario verrà considerata anticostituzionale e disapplicata dalla Germania, in barba al principio della vincolatività delle decisioni della CGUE (vedi sul punto e per un esame approfondito delle conseguenze della presa di posizione della Corte di Karlsruhe, Barra Caracciolo “La questione "OMT" e la morte virtuale della facciata cooperativa dell’euro” su http://orizzonte48.blogspot.it/2014/02/la-questione-omt-e-la-morte-virtuale.html.)

La sentenza della nostra Corte è più morbida nel suo dettato e non compie lo “strappo” di quella tedesca rimanendo nell’alveo delle proprie decisioni più recenti, in quanto considera, non il mero contrasto con qualunque principio costituzionale, anche di competenza dei poteri impositivi, come quella tedesca, ma solo quello con le norme fondamentali per l'assetto democratico e di tutela di diritti inviolabili; nonostante ciò appare essere una leva che potrebbe sollevare il macigno, formato dalle norme europee in materia economica recepite nel nostro ordinamento, che opprime la nostra economia e la nostra società.

La decisione della Consulta ridà infatti dignità alla tutela dei principi e dei diritti cardine su cui si basa l'Italia, affermandone l'incomprimibilità, qualsiasi sia il livello (internazionale, sovranazionale, consuetudinario o pattizio) delle norme che vogliono incidere su tale assetto. Ogni limitazione di sovranità e diritti dei singoli, in quanto riconosciuti e tutelati dalla Carta, pur se accettati o ratificati in trattati che si considerano vincolanti e cogenti, come quello UE, deve sottostare al sindacato di coerenza con il dettato costituzionale, per valutarne la necessità e le finalità che non possono essere diverse da quelle dell'art. 11, e che pur perseguibili in via diretta o indiretta, sono sempre e comunque "controlimite" all'applicazione di accordi che diminuiscano la piena potestà statuale e comprimano i diritti sociali ed economici dei cittadini, riconosciuti fondanti dagli artt. 1, 2 e 4 Cost..

Evidentemente secondo questa logica non possono essere considerati accettabili, qualsiasi siano le finalità ultime espresse astrattamente nei trattati, e devono essere quindi considerate mai entrate nel nostro ordinamento, tutte quelle norme che direttamente stabiliscano una cessione definitiva di parti di sovranità nazionale, sovranità che si esplica con il diritto di stabilire un'imposizione fiscale coerente con i principi e le finalità dell'art. 3 Cost. comma II o che impone di perseguire a deficit politiche di ridistribuzione e sostegno dei redditi o di tutela e sviluppo del welfare, e che non può, per implicita ratio ex art. 11 Cost., essere ceduta permanentemente, od anche quelle norme che impongano per la loro attuazione o per il perseguimento delle finalità che impongono, una trasposizione in legge ordinaria. Vengono in mente ad esempio le regole del fiscal compact, che impongono un certo deficit ed il perseguimento di una riduzione del debito pubblico incompatibile con lo sviluppo economico in un periodo di ciclo economico recessivo.

Ma, a mio avviso, la sentenza permette un'interpretazione ancora più incisiva: dovendosi sempre e comunque valutare la norma internazionale "pesandola" con l'assetto costituzionale sul quale va ad incidere, anche un trattato che si autoproclami esplicitamente "un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" secondo il dettato dell'art. 11 Cost. - e questa è sempre stata la chiave per respingere alla fonte ogni contestazione della legittimità costituzionale degli articoli dei trattati europei ("le precise e puntuali disposizioni del Trattato forniscono sicura garanzia, talché appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana." così ad esempio Corte Cost 183/1973 si esprimeva, con un certo ottimismo, sul trattato di Roma) - non può sic et simpliciter essere considerato "giusto" in ogni suo aspetto ed in ogni sua determinazione.

Nel momento in cui si riscontri che l'applicazione di norme comunitarie non direttamente lesive provochi situazioni che mettano in pericolo il Paese, nella sua consistenza economico/produttiva (come è noto dall'inizio della crisi abbiamo perso il 25% del nostro tessuto produttivo) o che provochino per il loro rispetto l'annullamento di fatto dei diritti su cui è basata la Nazione (prima di tutto l'effettività e la dignità del lavoro) è mio parere che l'eventuale questione di costituzionalità di tali disposizioni comunitarie o delle leggi ad esse riferentesi debba essere sollevata avanti alla Corte Costituzionale, la quale sarà tenuta a valutarne l'impatto sull'assetto economico/sociale fondante lo Stato italiano.

Ciò comporta l’ulteriore conseguenza che a rigore lo stesso trattato TFUE possa e debba essere considerato nella sua interezza per valutare la congruità dell’impianto stesso dell’accordo con i principi fondanti della Repubblica. Se infatti si eliminano una volte per tutte le pregiudiziali di coerenza ed adesione del Trattato UEM con le finalità di “pace e giustizia fra le Nazioni” costituzionalmente previste per l’ammissibilità del suo inserimento nel corpo legislativo nazionale, se quindi ci si toglie quel paraocchi, quel filtro buonista-europeista che non ha mai permesso un esame obiettivo delle reali finalità del Trattato, considerando sufficiente il vago richiamo all’inizio dell’art. 3 TFUE alla volontà di “promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli”, ci si accorge che la reale portata del TFUE è ben diversa da quanto apoditticamente affermato, e si prende coscienza del fatto che esso tende a contrastare ed ostacolare i compiti istituzionali dello Stato, come previsti dalla nostra Carta all'art. 3 comma II.

Basta già considerare quanto lo stesso art. 3 TFUE candidamente ammette nel suo terzo comma, dove fra le caratteristiche dell’accordo spicca il fatto che sia basato “su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva” per poter cominciare a dubitare della reale volontà sottesa al Trattato. Come nota puntualmente Barra Caracciolo “certamente l'Unione economica e, ancor più, monetaria europea, - priva di ogni riferimento al perseguimento della pace e della giustizia tra le Nazioni, e giuridicamente cresciuta e stratificata come insieme di regole caratterizzate dall'instaurazione di un libero mercato fortemente competitivo che privilegia la stabilità dei prezzi e la piena occupazione ad essa connessa, cioè unicamente in quanto compatibile con tale stabilità, instaurando la competizione mercantilista tra gli Stati coinvolti,-  non ha nulla a che vedere con un'organizzazione che svolge la promozione della pace sia all'interno dei partecipanti sia, collettivamente, verso l'esterno” (http://orizzonte48.blogspot.it/2014/07/lart11-cost-e-adesione-allue-cosa-dice.html).

Evidentemente quello che viene alla luce è l’illegittimità tout court di un vincolo esterno limitativo della sovranità nazionale, che non trova realmente fondamento nell’art. 11 Cost. e quindi l’impossibilità ab origine della sua accettazione nel corpo legislativo statuale. Non è un caso che i Costituenti avessero negato l’accenno nel corpo dell’articolo in questione all’unità europea: essi sentivano che non sarebbe stato corretto dare una “patente di legittimità” a priori ad una costruzione europea, perché, come notava lucidamente il presidente della Commissione Costituente, On. Ruini, “Non si può prescindere dalla indicazione dello scopo. Vi possono essere organizzazioni internazionali contrarie alla giustizia ed alla pace”.

Non è questa la sede per ulteriori approfondimenti, ma questo spunto deve e può essere ulteriormente sviluppato, per permettere un impianto teorico immediatamente applicativo, volto a contrastare ulteriori cessioni ed al ripristino di quella sovranità che, in nome di ideali astrattamente affratellanti, si sta illegittimamente cedendo, con il plauso ed il complice accordo di pressoché tutta la nostra classe politica, avendone in cambio solo competizione mercantilistica e conseguente ed inevitabile corsa alla distruzione dei diritti dei singoli, in ossequio ad un ideale liberista che coltiva la disuguaglianza e la sacralizzazione del profitto.


giovedì 23 ottobre 2014

La "polpetta avvelenata" dei trattati di libero scambio: l'ISDS


C'è una "polpetta avvelenata" all'interno di tutti i trattati di libero scambio, siano il NAFTA o il prossimo TTIP o siano semplici accordi bilaterali fra Stati, ed è il famigerato quanto poco conosciuto ISDS, ovvero Investor-State Dispute Settlement. Cos'è l'ISDS? E' un accordo fra i contraenti del trattato, i quali si impegnano a risolvere le controversie fra imprenditori e Stati, nate o che abbiano comunque influenza sull'applicazione dello stesso, attraverso un procedimento di tipo arbitrale, riconoscendo valore di sentenza inappellabile alla decisione presa dagli arbitri.

Mi direte, ma cosa c'è di diverso rispetto alle normali clausole arbitrali che ormai sono comuni in quasi tutti i contratti che gli operatori economici stipulano? Se una controversia viene risolta da arbitri, non è un fatto positivo, visto i tempi procedurali di un'azione giudiziaria? Non è meglio un organo ad hoc, snello flessibile e soprattutto super partes, a cui le parti affidano la controversia, considerando soprattutto che i soggetti coinvolti sono Stati e quindi ci sarebbero oggettivi problemi di imparzialità degli organi giudicanti con il pericolo di decisioni "politiche" a sfavore delle imprese di uno Stato contraente?

Ed in effetti questa è la "polpetta" che ha fatto sì che gli ISDS venissero salutati positivamente dagli addetti ai lavori e dagli stessi politici dei Paesi interessati: ad esempio per il NAFTA molti funzionari e politici canadesi credettero seriamente, come riferisce Todd Weiler in "Arbitral &
Judicial Decision: The Ethyl Arbitration: First of Its Kind and a Harbinger of Things to Come" che le previsioni dell'ISDS inserite nel trattato sarebbero state utilizzate esclusivamente dalle imprese canadesi e nord-americane per contrastare misure arbitrarie (come nazionalizzazioni, espropriazioni o imposizione di vincoli e dazi) da parte del governo messicano. Uno "scudo" insomma, per difendere gli investitori dalla prepotenza di Nazioni poco democratiche ed aperte agli scambi. Ed invece, come riporta Ray C. Jones nel suo "NAFTA Chapter 11 Investor-to-State Dispute Resolution: A Shield to Be Embraced or a Sword to Be Feared?" "Chapter 11 (il capitolo del trattato che istituisce l'arbitrato) has become a “sword” for investors, allowing them to attack the NAFTA countries, rather than the “shield” it was intended to be."(grassetto mio).

Ma la cosa più ironica è che, come risulta dall'esame storico dei casi affrontati attraverso questo procedimento arbitrale, la maggioranza di questi hanno coinvolto come parte chiamata a rispondere delle violazioni gli Stati Uniti ed il Canada, ovvero quegli Stati che ritenevano l'ISDS una protezione dal Messico!

Il veleno però non sta in questo, bensì nel contenuto delle azioni che questa "spada" ha legittimato e permesso. Come già abbiamo visto esaminando alcuni casi di controversie, l'ISDS è stato un arma per contrastare legittime politiche dei Paesi aderenti contro lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali o per difendersi da azioni pericolose per la salute dei cittadini. Di più: le azioni si sono rivolte anche contro decisioni di policy economica ed utilizzate persino in via preventiva per impedire l'approvazione di norme in contrasto con gli interessi economici delle imprese, stabilendo così un vero e proprio diritto al profitto, legislativamente tutelato con sanzioni, diritto considerato superiore ad ogni altro diritto sociale.

Oltre agli esempi riportati nel post sopra linkato, è interessante riportare un caso esaminato da Jones nel suo articolo: Ethyl v/s Canada.

La Ethyl Corporation è una società multinazionale chimica con sede in Virginia. Essa è la principale produttrice americana di tricarbonil metilciclopentadienil manganese (MMT), usato come additivo nei carburanti per migliorare le performance dei motori. La sussidiaria canadese della Ethyl importava in Canada tale prodotto per venderlo alle raffinerie locali. Nell'aprile del 1997 il Parlamento canadese propose di bandire il MMT perché degli studi avevano dimostrano una certa evidenza di pericolo per la salute all'esposizione di tale prodotto: prima che la legge venisse approvata la Ethyl sollevò la questione attraverso il Capitolo 11 del NAFTA, lamentando che una tale legge avrebbe significato di fatto una "espropriazione", come definita dall'art. 1110 del trattato, se si fosse impedito di esportare il MMT in Canada senza prevedere un giusto risarcimento. Quando il Parlamento approvò tale legge la Ethyl attivò il procedimento arbitrale chiedendo un risarcimento di 251 milioni di dollari. Poiché le eccezioni procedurali sollevate dal governo canadese furono respinte e la corte arbitrale confermò la legittimità dell'azione proposta, prima ancora che i giudici entrassero nel merito della questione il Canada revocò la legge approvata, permettendo alla Ethyl di riprendere le sue operazioni e pagò a questa a titolo di rimborso delle spese legali e risarcimento la somma di 13.000.000 di dollari.

In questo caso quindi il legittimo diritto di un Paese di difendere la salute dei propri cittadini da esposizioni a sostanze potenzialmente dannose ha ceduto il passo al diritto di fare i propri affari di una multinazionale, per evitare di pagare dei danni che avrebbero portato ad un esborso estremamente gravoso per le casse dello Stato.

Naturalmente il fatto che l'ISDS sia uno strumento di pressione e ricatto nei confronti delle politiche degli Stati deriva dal contenuto degli accordi che questi Stati hanno sottoscritto: il problema principale è che i trattati di libero scambio, come quello che si vorrebbe concludere fra EU e USA, mettono sullo stesso piano politiche nazionali ed interessi privati delle imprese, tolgono quella sovranità statuale che si esplica attraverso l'imposizione di regole per il bene comune, anche in contrasto con l'interesse privato del singolo. Quello che è un principio fondante delle costituzioni democratiche, ovvero il limite del bene pubblico alla libertà del privato, limite che nella nostra Costituzione si esplica attraverso l'art. 41, per cui l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, viene sostituito dal principio della totale libertà dell'impresa al perseguimento del suo scopo, ovvero fare profitto, dal principio della giustezza sempre e comunque dell'agire economico, che diventa un diritto assoluto e quindi sempre lecito. Di fronte a tale diritto quasi "sacralizzato", ogni altro diritto personale o sociale deve cedere il passo, o, se proprio non è possibile, lo Stato, che per compito istituzionale difende e tutela i suoi cittadini, deve comunque risarcire l'illegittima compressione, l'illecito ed interferente contrasto fra questi diritti sociali, quasi trattati con fastidio come "minori" (come quelli alla salute, alla sicurezza, alla dignità...), ed il diritto alla piena esplicazione dell'attività economica delle imprese.

Questo totale stravolgimento dei principi democratici sociali, in nome della facilità e sicurezza degli scambi economici, è il vero veleno che trova negli ISDS lo strumento per farsi inoculare, il mezzo con cui le imprese multinazionali trovano la piena e totale vittoria contro uno Stato che si è fatto ingolosire dalle promesse di sviluppo e crescita senza capire che quello che veniva offerto non era il benessere per tutti, ma la perdita di diritti per molti.

In Europa siamo ancora in tempo ad evitare questo tranello. Facciamoci sentire e cerchiamo di informare quelli che ancora non sanno cos'è il TTIP, per non diventare sudditi delle multinazionali in un mondo alla Gibson.

venerdì 19 settembre 2014

Lo Statuto dei lavoratori al tempo di Renzi


L'art. 18 era solo l'antipasto.

Preannunciato dalle dichiarazioni rilasciate ad agosto da Renzi "l'articolo 18 è un totem ideologico, è giusto riscrivere lo Statuto dei lavoratori.", Alfano quattro giorni fa, davanti alla Direzione Nazionale del NCD, ha scoperto le carte “Noi sosteniamo fino in fondo la strada di cambiare lo Statuto dei lavoratori, dentro cui c’e’ anche l’articolo 18. Superiamo tutto lo Statuto dei lavoratori”, concetto ribadito oggi "Lo Statuto dei Lavoratori - ha ricordato - è stato approvato cinque mesi prima che io nascessi. Io sono nato nell'ottobre del 1970 e lo statuto dei lavoratori è stato approvato nel maggio del 1970... dal 1970 a oggi, è cambiato tutto: sono cambiate le relazioni industriali, il modo di produrre in Italia, la legislazione europea, è cambiato tutto in Italia e non è possibile mantenere le regole per quel mercato del lavoro che non è più quello di oggi".

Una prece per lo Statuto, quindi. Ma prima di seppellirlo facciamoci una domanda: la legge n. 300 del 20.5.1970 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (tale è il suo nome ufficiale), anche alla luce delle modifiche successive attuate, si può e si deve realmente ritenere superato? La risposta corretta è: dipende.

Lo Statuto nasce sull'onda delle lotte sindacali degli anni '60, lotte che avevano cercato di contrastare l'arbitrio totale con il quale erano gestiti negli anni '50 e primi anni '60 i rapporti fra datore di lavoro ed operai, da una parte, e di imporre e tutelare la sindacalizzazione come strumento di aggregazione per la creazione di una forza capace di veicolare le istanze dei lavoratori per condizioni di lavoro migliori e più dignitose, dall'altra. Come ci ricorda la giornalista Lucrezia dell'Arti "Al tempo dell’approvazione della legge (1970) nessuno faceva caso all’articolo 18. L’articolo più importante sembrava il 28, «Repressione della condotta antisindacale». Poi il 2 (le guardie giurate vigilino sul patrimonio aziendale e non sul lavoro operaio), il 4 (tv a circuito interno), il 5 (medici fiscali dell’azienda sostituiti dai «servizi ispettivi degli istituti previdenziali»)" (articolo qui). La CGIL all'epoca della sua promulgazione dichiarò: "Con lo Statuto di oggi i diritti individuali dei lavoratori e delle lavoratrici e la piena cittadinanza del sindacato sono garantiti anche nei luoghi di lavoro. La legge n. 300 porta la Costituzione dentro le fabbriche ed era attesa fin dal 1952 quando il terzo Congresso Nazionale della CGIL approvava una bozza di statuto presentata del segretario Giuseppe Di Vittorio: lo “Statuto dei diritti democratici dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. A proposito di questa bozza di statuto vale la pena di leggere con attenzione ed integralmente l'articolo di Giuseppe Di Vittorio, fra gli esponenti più autorevoli del sindacato italiano del secondo dopoguerra italiano, scritto nel 1952, all'indomani della sua proposta presentata al Congresso dei Sindacati chimici:

La proposta da me annunciata al recente Congresso dei Sindacati chimici – di precisare in uno Statuto i diritti democratici dei lavoratori all’interno delle aziende – ha suscitato un enorme interesse fra le masse lavoratrici d’ogni categoria. Il Congresso della Camera del Lavoro di Mantova, per esempio, ha chiesto che lo Statuto stesso venga esteso anche alle aziende agricole. E qui è bene precisare che la nostra proposta, quantunque miri sopratutto a risolvere la situazione intollerabile che si è determinata nella maggior parte delle fabbriche, si riferisce, naturalmente, a tutti i settori di lavoro, senza nessuna eccezione.

Le prime reazioni padronali alla nostra proposta sembrano, invece, per lo meno incomprensibili. «Il Globo», infatti – giornale notoriamente ispirato dagli ambienti industriali – pretende che io, avanzando la proposta dello Statuto, avrei dimenticato «troppe cose». Che cosa? Ecco: «che gli stabilimenti non sono proprietà pubblica ma ambienti privati di lavoro nei quali l’attività di tutti, dirigenti e imprenditori compresi, è vincolata e coordinata al fine produttivo da raggiungere»; che esistono i contratti di lavoro, «nei quali sono previsti i doveri e i diritti dei lavoratori nell’ambito del rapporto contrattuale»; che esistono le Commissioni interne, ecc. ecc. è giusto. Tutte le cose che ricorda «Il Globo» esistono; e nessuno lo ignora.

Il giornale degli industriali, però, dimentica un’altra cosa, che pure esiste: è la Costituzione della Repubblica, la quale garantisce a tutti i cittadini, lavoratori compresi, una serie di diritti che nessun padrone ha il potere di sopprimere o di sospendere, nei confronti di lavoratori. Non c’è e non ci può essere nessuna legge la quale stabilisca che i diritti democratici garantiti dalla Costituzione siano validi per i lavoratori soltanto fuori dall’azienda. È vero che le fabbriche sono di proprietà privata (non è qui il caso di discutere questo concetto), ma non per questo i lavoratori divengono anch’essi proprietà privata del padrone all’interno dell’azienda. Il lavoratore, anche sul luogo del lavoro, non diventa una cosa, una macchina acquistata o affittata dal padrone, e di cui questo possa disporre a proprio compiacimento.

Anche sul luogo del lavoro, l’operaio conserva intatta la sua dignità umana, con tutti i diritti acquisiti dai cittadini della Repubblica italiana. Se i datori di lavoro avessero tenuto nel dovuto conto questa realtà, chiara e irrevocabile – e agissero in conseguenza – la necessità della mia proposta non sarebbe sorta; non avrebbe dovuto sorgere.

Il fatto è, invece, che numerosi padroni si comportano nei confronti dei propri dipendenti come se la Costituzione non esistesse. Si direbbe che la parte più retriva e reazionaria del padronato (la quale non ha mai approvato la Costituzione, ma l’ha subita, a suo tempo, solo per timore del «peggio»), mentre trama per sopprimerla, l’abolisce, intanto, all’interno delle aziende.

L’opinione pubblica ignora, forse, che in numerose fabbriche s’è istaurato un regime d’intimidazione e di terrore di tipo fascista che umilia e offende i lavoratori. I padroni e i loro agenti sono giunti al punto d’impedire ai lavoratori di leggere il giornale di propria scelta e di esprimere una propria opinione ai compagni di lavoro, nelle ore di riposo, sotto pena di licenziamento in tronco. Si è giunti ad impedire ai collettori sindacali di raccogliere i contributi o distribuire le tessere sindacali, durante il pasto o prima e dopo l’orario di lavoro.

Se durante la sospensione del lavoro, l’operaio legge un giornale non gradito al padrone, o l’offre a un collega, rischia di essere licenziato. Si è osato licenziare in tronco un membro di Commissione Interna perché durante la colazione aveva fatto una comunicazione alle maestranze. Si pretende persino che la Commissione Interna sottoponga alla censura preventiva del padrone il testo delle comunicazioni da fare ai lavoratori. Peggio ancora: si è giunti all’infamia di perquisire gli operai all’entrata della fabbrica, per assicurarsi che non portino giornali o altri stampati invisi al padrone.

Tutto questo è intollerabile. E tutto questo non è fatto a caso, né per semplice cattiveria. Tutto questo è fatto per calcolo; è fatto per affermare e ribadire a ogni istante, in ogni modo, l’assolutismo padronale onde piegare il lavoratore a uno sforzo sempre più intenso, a un ritmo di lavoro sempre più infernale, alla fatica più massacrante, sotto la minaccia costante del licenziamento. E tutti sono in grado di misurare la gravità di questa minaccia, in un Paese di disoccupazione vasta e pertinente come il nostro.

È un fatto che l’instaurazione di questo assolutismo padronale nelle fabbriche è accompagnata da un aumento crescente del ritmo del lavoro. Il supersfruttamento dei lavoratori è giunto a un tale punto da determinare un aumento impressionante degli infortuni sul lavoro (anche mortali) e delle malattie professionali, come abbiamo ripetutamente documentato. Soltanto nelle aziende della Montecatini abbiamo avuto 35 morti per infortuni in un anno! Questa situazione non è tollerabile. Bisogna ripristinare i diritti democratici dei lavoratori all’interno delle aziende e porre un limite a queste forme micidiali di supersfruttamento.

Intendiamoci bene: noi non siamo contro la necessaria disciplina in ogni lavoro; ma deve trattarsi della disciplina normale, umana. Non contestiamo affatto che il lavoratore, durante le ore di lavoro, abbia lo stretto dovere di adempiere al suo compito professionale. E noi sappiamo bene che la generalità dei lavoratori concepisce l’adempimento scrupoloso del proprio dovere come primo fondamento della propria dignità professionale.

Ma fuori delle ore di lavoro durante il pasto, prima dell’inizio del lavoro e dopo la cessazione, i lavoratori sono, anche all’interno dell’azienda, liberi cittadini, in possesso di tutti i diritti garantiti agli altri cittadini, per cui hanno l’incontestabile diritto di parlare, di esprimere liberamente le loro opinioni, di distribuire le tessere della propria organizzazione, di collettare i contributi sindacali, ecc. ecc., così come hanno il diritto di farlo fuori della fabbrica. Il «vincolo contrattuale» con l’azienda – di cui parla «Il Globo» – è un vincolo di lavoro, non di coscienza. Ottenuto il lavoro dovuto dall’operaio, il padrone non deve pretendere null’altro.

Naturalmente, le minacce e gli abusi di cui sono vittime quotidianamente numerosi lavoratori, danno spesso luogo a proteste collettive, ad agitazioni, a scioperi. Se si continuasse ad andare avanti nel senso deplorato, queste agitazioni sarebbero destinate a moltiplicarsi e a generalizzarsi, dato che la situazione è giunta al punto estremo della sopportabilità. Dalle fabbriche e da altri luoghi di lavoro si leva una protesta unanime, accorata, come sorgente da un bisogno di respirare, di sentirsi liberi, anche all’interno delle aziende.

La nostra proposta tende a risolvere la questione in modo pacifico e normale, mediante l’adozione d’uno Statuto che, ribadendo i diritti imprescrittibili dei lavoratori, non dia luogo né agli abusi lamentati, né alle agitazioni che ne conseguono. E poiché si tratta d’un interesse vitale e generale di tutti i lavoratori, senza distinzioni di correnti, riteniamo perfettamente possibile un accordo con le altre organizzazioni sindacali, sia nella formulazione dello Statuto che propugniamo, sia nell’azione da svolgere per ottenerne l’adozione.

Questo era il segretario della CGIL all'epoca...

Ora è possibile chiarire la risposta data alla nostra domanda: lo Statuto dei lavoratori può ritenersi superato ed obsoleto solo ed in quanto sia ritenuta superata ed obsoleta la nostra Costituzione e la sua visione del lavoro, già esaminata quando abbiamo affrontato il tema dei minijob. Nell'ottica attuale di rivincita del liberismo economico e sociale è evidente che una legge che limita il potere del datore di lavoro di gestire all'interno della propria azienda i lavoratori ed i loro diritti come meglio gli aggrada, spostandoli, demanzionandoli, eliminando ferie e permessi o spezzettando il lavoro in orari incompatibili con una vita privata del dipendente (tutti fenomeni ben presenti a chi attualmente svolge un'attività subordinata, sia temporanea che a tempo indeterminato) è vista come un intollerabile ostacolo all'organizzazione interna, esattamente come lo vedevano allora i datori di lavoro degli anni 50/60. Ciò non toglie e non deve far dimenticare che, fino a prova contraria o fino a che non sarà smantellata nei suoi principi fondanti, la Costituzione e la sua previsione di un lavoro dignitoso e dignitosamente pagato, che permetta l'esplicazione della personalità del lavoratore, sia dentro che fuori dall'ambiente di lavoro, e la sua partecipazione alla vita sociale, economica e politica della Nazione, prevale e deve prevalere su ogni tentativo di trasformare il lavoratore in una "merce lavoro" liberamente prezzabile ed utilizzabile.

Sembra di oggi il monito che lanciò Donat Cattin alla Camera dei Deputati il 14.5.70: "La più perfetta Costituzione ha valore nella misura in cui vi sia un costume civile democratico e in cui vi siano forze capaci di dare ad essa concreta attuazione in tutti i suoi contenuti democratici. Quando invece si modificano i rapporti di forza, le tendenze e il costume democratico, anche la più perfetta Costituzione può finire col rimanere svuotata e inapplicata."

Diversamente di quel che pensa Alfano, quindi, lo Statuto dei lavoratori è vivo e deve rimanere tale, quanto più si fanno pressanti, in nome dell'emergenza occupazionale ed economica, le spinte a smantellare i diritti acquisiti, perché "non ce li possiamo più permettere", in quanto espressione ed applicazione nell'ambiente di lavoro delle norme costituzionali fondamentali. D'altronde, come ha dimostrato nel suo articolo "Stop structural reforms, start public investments" De Grauwe, la favola che la colpa del mancato recupero economico post crisi sia da addebitare alla rigidità strutturale dei Paesi colpiti (e quindi bisogna intervenire sul mercato del lavoro, flessibilizzandolo, permettendo l'espulsione libera del lavoratore, ecc.) non regge all'esame dei dati ed è quindi solo una scusa per fare le riforme che vuole la politica legata alla finanza ed un certo tipo di imprenditoria. Se ci liberassimo da ricette economiche errate e controproducenti non ci sarebbe alcun bisogno di colpire diritti e welfare dei cittadini.

Ma questo è esattamente il punto...

domenica 7 settembre 2014

Minijob e Costituzione



Si torna a parlare di minijob. Se ricordate, ne abbiamo accennato quando abbiamo visto le ragioni della concorrenzialità della Germania dopo il 2002 e, se ne volete un consuntivo da parte di chi li ha applicati, questo articolo su Voci dalla Germania ne mostra luci ed ombre. Da ultimo l'ottimo blog Kappa Di Picche ha esaminato come funzionano.

Quello che a me interessa approfondire è il rapporto fra questo modello di lavoro e i concetto di lavoro che vige nella nostra Costituzione, per vedere se i sistemi sono compatibili. Intanto poniamoci una domanda: tutti sappiamo che l'art. 1 definisce l'Italia come una Nazione fondata sul lavoro, ma, in concreto, cosa significa questo essere fondati sul lavoro?

L'art. 1 è la norma che da, non solo una definizione del nostro Paese, ma diciamo la cornice entro la quale esso si definisce e caratterizza; l'Italia come Nazione, ovvero come una comunità che si riconosce in un sistema sociale ed in un territorio, è tale in quanto è una Repubblica ed è retta da un sistema democratico ove il popolo è sovrano, quindi si autodetermina nei limiti e con le forme previste dalla Costituzione. Se mancasse uno di questi elementi mancherebbe la Nazione stessa. Fate attenzione: quanto detto basterebbe già a definire uno Stato, vi sono tutti gli elementi caratterizzanti, ma la norma va oltre, definisce anche il principio fondante di questa comunità e, fra tutti i principi (libertà, uguaglianza, giustizia, pace, ecc.) indica il lavoro, facendolo diventare così un ulteriore elemento indispensabile alla definizione di Italia come Nazione.

Questo non è di poco conto: siccome il lavoro è un espressione della personalità dell'individuo, la nostra Costituzione ci dice che l'Italia considera questa espressione come la più alta in assoluto. Il lavoro è quindi la più elevata e nobile espressione della persona, con il lavoro l'uomo afferma la sua dignità di cittadino e quindi crea insieme agli altri la Nazione che si chiama Italia. La nostra Costituzione conseguentemente non ama gli sfaticati, quelli che possono, ma non lavorano: il lavoro è un dovere, oltre che un diritto, ce lo dice l'art. 4, perché appunto la crescita della comunità, la sua prosperità economica e morale deriva dall'apporto lavorativo, ciascuno secondo le sue capacità, del singolo individuo, lavoro che può essere fisico o mentale, materiale o spirituale o artistico, ma che deve concorrere al progresso della società.

Cosa comportano queste affermazioni? Evidentemente che il lavoro è un valore che deve essere salvaguardato, che deve avere dignità e che rientra fra i compiti dello Stato garantirlo e far si che sia effettivo, in quanto diritto supremo del cittadino. Come vedete dalla collocazione del lavoro nell'art 1 possiamo già dedurre quello che sarà poi effettivamente esplicitato negli artt. 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39 e 46 della Costituzione: se andate a leggerli (tutti dovrebbero leggere e rileggere la nostra Carta, così poco conosciuta...) vi troverete quanto abbiamo finora detto ed altre necessarie conseguenze, come la tutela previdenziale, sindacale ed il diritto a partecipare alla gestione delle aziende.

Uno di questi articoli, il 36, merita un'attenzione particolare. Vediamo cosa dice:

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

La norma è chiara e, come detto, è l'esplicazione del principio della concezione "alta" del lavoro: la retribuzione, pur parametrata all'attività svolta, deve in ogni caso permettere al lavoratore di non essere schiavo del bisogno (questo è il senso del concetto di libertà) e di esistere dignitosamente, che è cosa ben diversa dal mero sopravvivere.

In questo quadro quindi come si pongono e soprattutto che compatibilità hanno i minijob? Vediamo qualche dato, tratto da uno studio spagnolo:

Fonte http://blogs.publico.es

I minijob come si vede sono massicciamente utilizzati in alcuni settori dei servizi e dei lavori più semplici, a bassa specializzazione: il dato non irrisorio di occupati nell'industria di trasformazione (596.769, dato a luglio 2013) conferma quel dumping salariale che è alla base del boom delle esportazioni che ha fondato il "miracolo" economico tedesco e che è stato messo in luce da un'inchiesta del settimanale Die Zeit, di cui trovate la traduzione qui e qui. Il dato più significativo è però quello della terza tabella relativa alla durata media dei contratti minijob, contratti che ricordo nascono con l'intento di fornire un'attività lavorativa temporanea a studenti, casalinghe o altri soggetti che non vogliono un'attività a tempo pieno, ma un aiuto economico per integrare i loro redditi: quasi il 12% dei minijobbers impiegati nel settore imprenditoriale (esclusi quindi colf e lavoratori comunque domestici) hanno un contratto che dura da almeno sette anni e complessivamente sono il 32% i lavoratori che da almeno quattro anni lavorano con questo tipo di contratto.

Secondo Francisco Trillo, professore di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale all’Università di Castilla-La Mancha, più di 4,5 mln. di donne lavorano con contratti del genere e di queste più di 3 mln. non hanno altra fonte di reddito: inoltre sempre le donne sono impiegate in una percentuale tra il 70 e l'80% nella fascia di lavori di bassissima qualità.

Infine riguardo alla previdenza, stando a un rapporto del Ministero del Lavoro tedesco, le contribuzioni per gli impiegati dei minijob daranno loro diritto solo a 3,11 euro di pensione al mese per ogni anno di lavoro: calcolando un lavoratore che non avesse altra fonte di reddito per 37 anni lavorativi alla fine si ritroverebbe con una pensione mensile di 115,7 euro!

Se quindi consideriamo come in pratica sono stati applicati in Germania non possiamo che rispondere alla domanda che ci siamo posti in questi termini: i minijob sono in insanabile contrasto con il dettato costituzionale. Essi sono l'espressione coerente del principio liberista della perfetta flessibilità del salario in basso ed il loro uso è coerente con l'idea del lavoro come merce, antitetico alla visione "keynesiana" del lavoro nella Carta.

Il primo articolo violato è evidentemente proprio l'art. 36: una retribuzione media di 450 euro per una attività lavorativa che nella pratica viene utilizzata per sostituire un contratto regolare (dall'introduzione dei minijob sono stati eliminati 340.000 posti di lavoro stabili), pur con gli aiuti statali a sostegno, non può essere considerata una retribuzione dignitosa; conseguentemente all'impossibilità di un tenore di vita, se non di mero sostentamento, viene violata anche la norma dell'art. 29 e dell'art. 31 che prevedono il dovere dello Stato di garantire ed agevolare la formazione della famiglia, intesa come nucleo originale sociale.

Altro articolo in contrasto è l'art. 38 che garantisce la previdenza, visto che alcuni minijob, quelli più bassi, non prevedono alcun tipo di tutela per malattia, ed il diritto alla pensione, che, come abbiamo visto, è praticamente inesistente.

Anche l'art. 37 che tutela il lavoro femminile e con esso il diritto della lavoratrice alla propria maternità, è incompatibile con l'applicazione di questi contratti, che non prevedono la maternità e soprattutto che relegano le donne ad un'attività lavorativa di bassissima qualità, creando dei veri e propri "ghetti" mansionali, in dispregio del principio sancito della parità di trattamento con l'uomo.

Perseguire quindi una "piena occupazione" attraverso il minijob è non solo un'ipocrisia sociale, poiché si fa finta di risolvere un problema occupazionale gonfiando a dismisura la precarietà, ma e soprattutto una chiara violazione del principio costituzionalmente garantito della dignità del lavoro, come mezzo supremo di esplicazione dell'uomo e come strumento per godere pienamente di tutti gli altri diritti, ovvero quella libertà di partecipare alla vita sociale, politica, culturale e d economica del paese, sancito dall'art. 3.

Il nostro Governo ed il nostro Parlamento dovranno valutare bene quindi in che misura e con quale grado di tutele dovranno eventualmente essere integrati nel nostro ordinamento: il rischio di una pronuncia di incostituzionalità che travolga tutto il sistema, soprattutto se si dovesse prendere acriticamente il "modello" tedesco, non può essere ignorato, neppure in nome della produttività.

mercoledì 13 agosto 2014

Chi ha paura dell'art. 18? Parte seconda.



Allora, le domande con cui ci siamo lasciati erano: è l'art. 18 Statuto dei lavoratori la zeppa che impedisce al meccanismo produttivo di funzionare? A chi da realmente fastidio l'art. 18?

Rispondere alla prima domanda parrebbe intuitivo se si è letta la prima parte: una norma che tutela pienamente il posto di lavoro (perché solo la reintegra lo tutela pienamente, è bene averlo ben chiaro in testa, specie in tempi in cui non è facile trovare un altro impiego) esclusivamente per i licenziamenti palesemente discriminatori (sì, si applica anche ai licenziamenti nei quali la causa addotta è totalmente inesistente o per la quale il CCNL non prevede il licenziamento, ma fidatevi, non esistono casi del genere in pratica...), quindi penalizza solo l'arbitrio puro del datore di lavoro, non può in alcun modo essere considerato un ostacolo alle assunzioni o in generale all'attività produttiva. Chiunque dica il contrario, o non sa di cosa parla (vero Alfano?), o è rimasto alla formulazione originaria dell'art. 18, oltretutto nell'interpretazione anni '70/'80 data dalla giurisprudenza. E allora perché salta fuori adesso il dibattito su questo articolo?

La ragione a mio avviso è duplice.

La prima è che la politica italiana si dibatte negli ultimi anni nella difficoltà di conciliare i vincoli fiscali imposti dall'Europa con la necessità di stimolare la crescita; l'appoggio dato a Monti da parte della quasi totalità della destra e della sinistra al momento del suo insediamento si spiega con la genuina speranza che egli potesse realmente mettere mano nella nostra disastrata economia in crisi e risanare il bilancio statale, ponendo le basi per una crescita del Paese, confidando nelle sue ricette, dure ma necessarie. Con Monti però si è implementato ancor di più un pensiero economico liberista che, si può dire schematicamente, pensa ed agisce solo dal lato dell'offerta, per il quale la competitività perduta è causata dal nanismo delle imprese e dal conseguente mancato o insufficiente investimento in ricerca ed innovazione, dalla tassazione eccessiva sul lavoro e la produzione, oltre che dalla rigidità del mercato del lavoro, in entrata ed in uscita e dal suo costo. Lo Stato nulla può fare, ed anzi deve intervenire il meno possibile attivamente, concentrandosi sul risanamento dei propri conti, attraverso tagli di spesa e temporanei aumenti di tasse, che dovrebbero portare in un secondo tempo a risparmi di spesa per interessi e quindi a meno tasse e sviluppo: la c.d. "austerità espansiva".

Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Ormai però il mantra "più flessibilità" è entrato nell'immaginario sociale e politico e, dato che la flessibilizzazione in entrata ormai consolidata non ha portato ai risultati sperati (come abbiamo visto appena la crisi si è fatta sentire la disoccupazione, soprattutto giovanile, si è impennata, in barba ai contratti di apprendistato, a tempo o a progetto) adesso ci si rivolge a quella in uscita, scaricando sulla supposta rigidità a licenziare la colpa delle mancate assunzioni. Questo per chi è in buona fede.

L'altra ragione è più sottile ed implica una consapevolezza unita al perseguimento di uno scopo preciso: la flessibilità estrema in uscita non interessa il nostro sistema produttivo, fatto in stragrande maggioranza da piccole e medie imprese, ma importa e molto alle grandi imprese e multinazionali estere, che intendono investire in Italia. Vediamo perché.

Le PMI sono caratterizzate dall'utilizzo di un numero limitato di lavoratori: ecco la situazione nel 2012


Oltre il 50% delle imprese italiane ha un numero di dipendenti fra 1 e 49 ed il 71% è classificabile come PMI secondo i parametri europei, che prevedono un limite di 249 addetti.

La caratteristica dei lavoratori delle PMI è che essi sono un vero valore aggiunto, trattandosi in grande maggioranza di c.d. skilled workers, ovvero lavoratori specializzati che sono stati formati all'interno dell'azienda, spesso acquisendo il know how produttivo che la caratterizza, molte volte considerabili quasi degli artigiani per la loro maestria. Questi lavoratori sono un patrimonio per l'imprenditore, che ha speso anni di tempo e fatica per plasmarli e che pertanto non ha alcun interesse a mandar via o sostituire, a meno che non ne sia costretto. Alla PMI pertanto non interessa affatto l'art. 18, neanche quando esso tutelava contro il licenziamento motivato astrattamente da ragioni meramente economiche. L'operaio di una piccola impresa è parte di una "famiglia produttiva" e spesso lo stesso datore di lavoro ne condivide gli orari e la fatica, ne conosce vita e problemi e preferisce dar fondo a tutte le sue risorse economiche piuttosto che mettere sulla strada i propri dipendenti e se non riesce, come purtroppo è successo e succede, si sente talmente in colpa che può arrivare a gesti estremi di disperazione.

A rigore, neanche la flessibilità in entrata interessa il piccolo/medio imprenditore: quando un lavoratore ha acquisito le conoscenze e l'esperienza produttiva il datore di lavoro ha tutto l'interesse a trattenerlo, sia perché c'è voluto, come detto, tempo e fatica per renderlo pienamente produttivo e se fosse a termine si perderebbe quella produttività, sia perché, avendo acquisito i "segreti produttivi" che caratterizzano spesso il successo di un'azienda, lasciarlo andar via significherebbe rischiare che tali segreti siano utilizzati in proprio o peggio acquisiti da un concorrente.

Neanche l'idea che l'art. 18 impedisca alle PMI di crescere, per paura di superare il limite di applicazione della norma, che ricordiamolo è di 15 dipendenti, ha alcuna base concreta: ecco due grafici tratti da uno studio del sito lavoce.info, con dati fino al 1998, ma che si possono considerare tutt'ora attendibili, estremamente illuminanti:

Fonte: La Voce 2012

Fonte La Voce 2012
Il primo mostra la distribuzione delle imprese secondo il numero degli addetti, il secondo la propensione a crescere delle imprese, man mano che raggiungono un certo numero di dipendenti.

Come nota il sito economico nell'articolo che correda lo studio, se l'art. 18 fosse un deterrente a crescere vi sarebbe un ammasso di imprese che si situano poco sotto il tasso soglia di 15 dipendenti e si avrebbe una forte riluttanza a crescere: nel primo grafico la distribuzione a decrescere appare invece omogenea, senza scalini particolari, mentre nel secondo grafico uno scalino c'è, ma è piuttosto irrisorio (la propensione passa dal 35% al 34%), ed è influenzato anche dal fatto che è lo stesso limite dimensionale sopra il quale scatta l'obbligo di assunzione di un disabile.

Assodato che l'art. 18 ha un'influenza pressoché nulla sulle decisioni strategiche delle PMI e che l'interesse di queste a licenziare liberamente i propri dipendenti è estremamente basso, vediamo chi può invece averne maggior interesse, ovvero la grande impresa. Questa è caratterizzata dall'utilizzo in maggioranza di lavoratori "no skilled", in quanto inseriti in processi produttivi standardizzati nel quale l'operaio cura un limitato settore e viene impiegato per mansioni ripetitive o comunque di difficoltà relativa. Anche nei settori di servizi e distribuzione il dipendente è chiamato semplicemente ad imparare pochi concetti: l'utilizzo di certi tasti o procedure del software in uso nell'ambito dei servizi (banche, assicurazioni, servizi postali) o di semplici operazioni di collocamento e controllo merce (supermercati ed altri punti vendita "fai da te"). Nessuno di questi lavoratori acquisisce particolari competenze e know how aziendali, niente che un breve tirocinio non possa riformare in capo ad un nuovo assunto.

In questo tipo di impresa però la possibilità di ristrutturare, chiudere e spostare interi complessi è fondamentale per rispondere a crisi e difficoltà economiche locali, oltre a permettere un controllo maggiore sulla propria forza lavoro, tenuta costantemente sotto pressione dal rischio di perdere il posto di lavoro e quindi, come diceva Kalecki, "tenuta in riga". Una norma quindi, per quanto depotenziata, che astrattamente può inceppare questo meccanismo, anche solo per l'incertezza dell'esito di una causa e per la lunghezza di essa (così si spiega l'interesse espresso più volte dalle società estere di avere una giustizia più rapida per investire maggiormente nel nostro Paese, anelito del tutto condivisibile, ma che, provenendo da multinazionali, mi suona sempre un po' sinistro...) è un ostacolo intollerabile e va quindi rimosso. Siccome in questo momento, per le ragioni che ben sappiamo, l'Italia è un paese in svendita e si avvia ad essere semplicemente un luogo dove avvengono le trasformazioni di materie prime e le lavorazioni intermedie, a beneficio delle produzioni estere, che stanno acquisendo buona parte del nostro tessuto produttivo, con il plauso di certa stampa ed una certa preoccupazione di altra, ecco che il dibattito su quello che rimane dell'art. 18 si fa di nuovo attuale.

Così ha trovato risposta anche il nostro secondo quesito e forse adesso vediamo con più chiarezza il quadro di insieme.

Se volete invitare Alfano o Sacconi o, perché no, Renzi a dare un occhiata a questo post, prima di lanciarsi in battaglie che hanno impatto zero sull'economia italiana, almeno finché rimane tale, avrete tutta la mia sincera gratitudine. Ma che accettino l'invito ci conto poco.


lunedì 11 agosto 2014

Chi ha paura dell'art. 18? Parte prima.



L'intervista rilasciata a La Repubblica dal Segretario del NCD Angelino Alfano è riassunta dal suo occhiello "L'articolo 18 va abolito entro la fine di agosto, è solo un totem anni '70, servono atti straordinari".
Nel corpo dell'intervista, al giornalista che insisteva a domandargli se l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori fosse davvero l'ostacolo alle assunzioni ed alla crescita, Alfano risponde in questi termini: se convinciamo le imprese che un'assunzione non è un matrimonio a vita, queste si sentiranno più libere di assumere. Questo attacco fa il paio e va anche oltre la previsione contenuta nel Job Act di Renzi di ritenere inapplicabile per i primi tre anni di assunzione la norma in questione.

Ora, non so dove viva e cosa percepisca del mondo del lavoro Alfano, ma che un'assunzione non sia più (ammesso che lo sia mai stato) un matrimonio a vita, lo sanno benissimo i giovani che cercano lavoro e che si vedono offrire contratti a progetto, a scopo, a tempo determinato in prova o apprendistato e tutta quella miriade di contratti che la legge c.d. Biagi ed altre prima di lui, hanno studiato per rendere flessibile l'entrata nel mondo del lavoro.

Se volete vedere graficamente qual'è la situazione italiana rispetto ai principali partners europei riguardo alla flessibilità, ecco un grafico esplicativo:

Fonte: goofynomics

Sulle ordinate è rappresentata la scala della rigidità di protezione del lavoro con un indice che va da 4 (massima protezione) a 0 (protezione nulla): come si può vedere l'Italia partiva da una protezione molto elevata del posto di lavoro negli anni '80, grazie allo Statuto degli anni '70 e le leggi sul licenziamento individuale e collettivo; nel 1997, grazie alla c.d. legge Treu, conosciuta anche come "pacchetto Treu" che istituiva l'apprendistato, il lavoro interinale, il part-time ecc., la protezione diminuisce. Nel 1999 con la legge c.d. Bassanini, che rende più flessibile il lavoro dei dipendenti pubblici la protezione diminuisce ulteriormente ed arriva al livello attuale con la legge c.d. Biagi. Il risultato è che siamo diventati il Paese con il lavoro più flessibile e variegato. E' servito a migliorare l'occupazione, specialmente giovanile?


Il risultato è interlocutorio: se è vero che la disoccupazione totale dopo le prime riforme diminuisce ed il trend è costante fino all'inizio della recessione, è pur vero che la disoccupazione giovanile, dopo la legge Biagi, sembra piuttosto, almeno nei primi tempi aumentare, mentre la fascia di età più elevata sembra risentire meno dell'introduzione dei nuovi contratti, cosa comprensibile, visto che a loro generalmente non vengono applicati. Quello che appare chiaro è però un dato: con la crisi, nonostante l'ampia flessibilizzazione del mercato del lavoro, la disoccupazione, soprattutto giovanile, aumenta enormemente, ovvero le riforme del lavoro, soprattutto in entrata, non hanno "protetto" i lavoratori, né hanno indotto le imprese ad assumere. 

Alfano ci dice che questa riluttanza ad assumere sarebbe colpa della vigenza dell'art. 18 L. 300/70, dimenticandosi però che nel 2012 esso è stato pesantemente riformato: per capire come è stato riformato basta mettere a confronto i testi ante e post riforma:

Articolo 18 L. 20/05/1970 n. 300

(VECCHIO TESTO)

"Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale (1) (2).
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva."

Il nuovo testo ve lo evidenzio graficamente, così potrete apprezzarne la fattura...

NUOVO ARTICOLO 18
(modif. da art. 1 L. 92/2012)

Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo 
    
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; 
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:  

«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace  per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della  legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di  dodici  mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a  tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento  intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il  licenziamento è stato intimato  in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.
Può altresì applicare la  predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra  il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti  nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni  discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le  relative  tutele previste dal presente articolo.

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più' di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o  non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più  di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di  lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e  in  linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali  di  cui  all'ottavo comma non incide su  norme  o  istituti  che  prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il  rapporto  di  lavoro  si  intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo»;

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio i merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, il pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore».

Se l'avete letto tutto siete degli stoici...

Ora una cosa salta all'occhio a qualsiasi profano: mentre il vecchio testo è di una lunghezza adeguata alla previsione normativa e risulta di lettura comprensibile, il nuovo testo è inutilmente lungo, pieno di rimandi non necessari, incomprensibile ed indigesto. Se lo si è voluto così la ragione c'è: un testo oscuro e tortuoso è spesso fonte di maggiore incertezza interpretativa che si traduce in incertezza nell'esito di un giudizio e spesso sconsiglia il lavoratore dall'intraprendere un'azione legale. Non solo, il dilungarsi in ipotesi di tutela per violazione di diritti che Barra Caracciolo chiamerebbe "cosmetici" (parità nel matrimonio, paternità, maternità) cerca di nascondere il grave depotenziamento della tutela generale, ovvero il fatto che il licenziamento considerato lesivo e meritevole della tutela della reintegra (e non sempre) è esclusivamente il licenziamento discriminatorio, ovvero effettuato per ragioni di credo politico o fede religiosa, a causa dell'appartenenza ad un sindacato a della partecipazione a scioperi ed altre attività sindacali, motivato dal sesso, dall'età, dall'appartenenza etnica o dall'orientamento sessuale del lavoratore. Tutti gli altri licenziamenti, se il giudice li considera carenti nella loro giustificazione, danno al massimo diritto ad un risarcimento, commisurato ad alcune mensilità, ovvero il datore di lavoro, pagando, può licenziare qualsiasi lavoratore anche arbitrariamente. Ci sarebbe molto da dire su quest'articolo, riguardo all'onere della prova, soprattutto riguardo al licenziamento per ragioni economiche, ma non è questa la sede.

Si può dire che questo articolo è la zeppa che impedisce all'ingranaggio produttivo italiano di funzionare e creare posti di lavoro? A chi da realmente fastidio l'art. 18? La risposta articolata al prossimo post.