mercoledì 13 agosto 2014

Chi ha paura dell'art. 18? Parte seconda.



Allora, le domande con cui ci siamo lasciati erano: è l'art. 18 Statuto dei lavoratori la zeppa che impedisce al meccanismo produttivo di funzionare? A chi da realmente fastidio l'art. 18?

Rispondere alla prima domanda parrebbe intuitivo se si è letta la prima parte: una norma che tutela pienamente il posto di lavoro (perché solo la reintegra lo tutela pienamente, è bene averlo ben chiaro in testa, specie in tempi in cui non è facile trovare un altro impiego) esclusivamente per i licenziamenti palesemente discriminatori (sì, si applica anche ai licenziamenti nei quali la causa addotta è totalmente inesistente o per la quale il CCNL non prevede il licenziamento, ma fidatevi, non esistono casi del genere in pratica...), quindi penalizza solo l'arbitrio puro del datore di lavoro, non può in alcun modo essere considerato un ostacolo alle assunzioni o in generale all'attività produttiva. Chiunque dica il contrario, o non sa di cosa parla (vero Alfano?), o è rimasto alla formulazione originaria dell'art. 18, oltretutto nell'interpretazione anni '70/'80 data dalla giurisprudenza. E allora perché salta fuori adesso il dibattito su questo articolo?

La ragione a mio avviso è duplice.

La prima è che la politica italiana si dibatte negli ultimi anni nella difficoltà di conciliare i vincoli fiscali imposti dall'Europa con la necessità di stimolare la crescita; l'appoggio dato a Monti da parte della quasi totalità della destra e della sinistra al momento del suo insediamento si spiega con la genuina speranza che egli potesse realmente mettere mano nella nostra disastrata economia in crisi e risanare il bilancio statale, ponendo le basi per una crescita del Paese, confidando nelle sue ricette, dure ma necessarie. Con Monti però si è implementato ancor di più un pensiero economico liberista che, si può dire schematicamente, pensa ed agisce solo dal lato dell'offerta, per il quale la competitività perduta è causata dal nanismo delle imprese e dal conseguente mancato o insufficiente investimento in ricerca ed innovazione, dalla tassazione eccessiva sul lavoro e la produzione, oltre che dalla rigidità del mercato del lavoro, in entrata ed in uscita e dal suo costo. Lo Stato nulla può fare, ed anzi deve intervenire il meno possibile attivamente, concentrandosi sul risanamento dei propri conti, attraverso tagli di spesa e temporanei aumenti di tasse, che dovrebbero portare in un secondo tempo a risparmi di spesa per interessi e quindi a meno tasse e sviluppo: la c.d. "austerità espansiva".

Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Ormai però il mantra "più flessibilità" è entrato nell'immaginario sociale e politico e, dato che la flessibilizzazione in entrata ormai consolidata non ha portato ai risultati sperati (come abbiamo visto appena la crisi si è fatta sentire la disoccupazione, soprattutto giovanile, si è impennata, in barba ai contratti di apprendistato, a tempo o a progetto) adesso ci si rivolge a quella in uscita, scaricando sulla supposta rigidità a licenziare la colpa delle mancate assunzioni. Questo per chi è in buona fede.

L'altra ragione è più sottile ed implica una consapevolezza unita al perseguimento di uno scopo preciso: la flessibilità estrema in uscita non interessa il nostro sistema produttivo, fatto in stragrande maggioranza da piccole e medie imprese, ma importa e molto alle grandi imprese e multinazionali estere, che intendono investire in Italia. Vediamo perché.

Le PMI sono caratterizzate dall'utilizzo di un numero limitato di lavoratori: ecco la situazione nel 2012


Oltre il 50% delle imprese italiane ha un numero di dipendenti fra 1 e 49 ed il 71% è classificabile come PMI secondo i parametri europei, che prevedono un limite di 249 addetti.

La caratteristica dei lavoratori delle PMI è che essi sono un vero valore aggiunto, trattandosi in grande maggioranza di c.d. skilled workers, ovvero lavoratori specializzati che sono stati formati all'interno dell'azienda, spesso acquisendo il know how produttivo che la caratterizza, molte volte considerabili quasi degli artigiani per la loro maestria. Questi lavoratori sono un patrimonio per l'imprenditore, che ha speso anni di tempo e fatica per plasmarli e che pertanto non ha alcun interesse a mandar via o sostituire, a meno che non ne sia costretto. Alla PMI pertanto non interessa affatto l'art. 18, neanche quando esso tutelava contro il licenziamento motivato astrattamente da ragioni meramente economiche. L'operaio di una piccola impresa è parte di una "famiglia produttiva" e spesso lo stesso datore di lavoro ne condivide gli orari e la fatica, ne conosce vita e problemi e preferisce dar fondo a tutte le sue risorse economiche piuttosto che mettere sulla strada i propri dipendenti e se non riesce, come purtroppo è successo e succede, si sente talmente in colpa che può arrivare a gesti estremi di disperazione.

A rigore, neanche la flessibilità in entrata interessa il piccolo/medio imprenditore: quando un lavoratore ha acquisito le conoscenze e l'esperienza produttiva il datore di lavoro ha tutto l'interesse a trattenerlo, sia perché c'è voluto, come detto, tempo e fatica per renderlo pienamente produttivo e se fosse a termine si perderebbe quella produttività, sia perché, avendo acquisito i "segreti produttivi" che caratterizzano spesso il successo di un'azienda, lasciarlo andar via significherebbe rischiare che tali segreti siano utilizzati in proprio o peggio acquisiti da un concorrente.

Neanche l'idea che l'art. 18 impedisca alle PMI di crescere, per paura di superare il limite di applicazione della norma, che ricordiamolo è di 15 dipendenti, ha alcuna base concreta: ecco due grafici tratti da uno studio del sito lavoce.info, con dati fino al 1998, ma che si possono considerare tutt'ora attendibili, estremamente illuminanti:

Fonte: La Voce 2012

Fonte La Voce 2012
Il primo mostra la distribuzione delle imprese secondo il numero degli addetti, il secondo la propensione a crescere delle imprese, man mano che raggiungono un certo numero di dipendenti.

Come nota il sito economico nell'articolo che correda lo studio, se l'art. 18 fosse un deterrente a crescere vi sarebbe un ammasso di imprese che si situano poco sotto il tasso soglia di 15 dipendenti e si avrebbe una forte riluttanza a crescere: nel primo grafico la distribuzione a decrescere appare invece omogenea, senza scalini particolari, mentre nel secondo grafico uno scalino c'è, ma è piuttosto irrisorio (la propensione passa dal 35% al 34%), ed è influenzato anche dal fatto che è lo stesso limite dimensionale sopra il quale scatta l'obbligo di assunzione di un disabile.

Assodato che l'art. 18 ha un'influenza pressoché nulla sulle decisioni strategiche delle PMI e che l'interesse di queste a licenziare liberamente i propri dipendenti è estremamente basso, vediamo chi può invece averne maggior interesse, ovvero la grande impresa. Questa è caratterizzata dall'utilizzo in maggioranza di lavoratori "no skilled", in quanto inseriti in processi produttivi standardizzati nel quale l'operaio cura un limitato settore e viene impiegato per mansioni ripetitive o comunque di difficoltà relativa. Anche nei settori di servizi e distribuzione il dipendente è chiamato semplicemente ad imparare pochi concetti: l'utilizzo di certi tasti o procedure del software in uso nell'ambito dei servizi (banche, assicurazioni, servizi postali) o di semplici operazioni di collocamento e controllo merce (supermercati ed altri punti vendita "fai da te"). Nessuno di questi lavoratori acquisisce particolari competenze e know how aziendali, niente che un breve tirocinio non possa riformare in capo ad un nuovo assunto.

In questo tipo di impresa però la possibilità di ristrutturare, chiudere e spostare interi complessi è fondamentale per rispondere a crisi e difficoltà economiche locali, oltre a permettere un controllo maggiore sulla propria forza lavoro, tenuta costantemente sotto pressione dal rischio di perdere il posto di lavoro e quindi, come diceva Kalecki, "tenuta in riga". Una norma quindi, per quanto depotenziata, che astrattamente può inceppare questo meccanismo, anche solo per l'incertezza dell'esito di una causa e per la lunghezza di essa (così si spiega l'interesse espresso più volte dalle società estere di avere una giustizia più rapida per investire maggiormente nel nostro Paese, anelito del tutto condivisibile, ma che, provenendo da multinazionali, mi suona sempre un po' sinistro...) è un ostacolo intollerabile e va quindi rimosso. Siccome in questo momento, per le ragioni che ben sappiamo, l'Italia è un paese in svendita e si avvia ad essere semplicemente un luogo dove avvengono le trasformazioni di materie prime e le lavorazioni intermedie, a beneficio delle produzioni estere, che stanno acquisendo buona parte del nostro tessuto produttivo, con il plauso di certa stampa ed una certa preoccupazione di altra, ecco che il dibattito su quello che rimane dell'art. 18 si fa di nuovo attuale.

Così ha trovato risposta anche il nostro secondo quesito e forse adesso vediamo con più chiarezza il quadro di insieme.

Se volete invitare Alfano o Sacconi o, perché no, Renzi a dare un occhiata a questo post, prima di lanciarsi in battaglie che hanno impatto zero sull'economia italiana, almeno finché rimane tale, avrete tutta la mia sincera gratitudine. Ma che accettino l'invito ci conto poco.


lunedì 11 agosto 2014

Chi ha paura dell'art. 18? Parte prima.



L'intervista rilasciata a La Repubblica dal Segretario del NCD Angelino Alfano è riassunta dal suo occhiello "L'articolo 18 va abolito entro la fine di agosto, è solo un totem anni '70, servono atti straordinari".
Nel corpo dell'intervista, al giornalista che insisteva a domandargli se l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori fosse davvero l'ostacolo alle assunzioni ed alla crescita, Alfano risponde in questi termini: se convinciamo le imprese che un'assunzione non è un matrimonio a vita, queste si sentiranno più libere di assumere. Questo attacco fa il paio e va anche oltre la previsione contenuta nel Job Act di Renzi di ritenere inapplicabile per i primi tre anni di assunzione la norma in questione.

Ora, non so dove viva e cosa percepisca del mondo del lavoro Alfano, ma che un'assunzione non sia più (ammesso che lo sia mai stato) un matrimonio a vita, lo sanno benissimo i giovani che cercano lavoro e che si vedono offrire contratti a progetto, a scopo, a tempo determinato in prova o apprendistato e tutta quella miriade di contratti che la legge c.d. Biagi ed altre prima di lui, hanno studiato per rendere flessibile l'entrata nel mondo del lavoro.

Se volete vedere graficamente qual'è la situazione italiana rispetto ai principali partners europei riguardo alla flessibilità, ecco un grafico esplicativo:

Fonte: goofynomics

Sulle ordinate è rappresentata la scala della rigidità di protezione del lavoro con un indice che va da 4 (massima protezione) a 0 (protezione nulla): come si può vedere l'Italia partiva da una protezione molto elevata del posto di lavoro negli anni '80, grazie allo Statuto degli anni '70 e le leggi sul licenziamento individuale e collettivo; nel 1997, grazie alla c.d. legge Treu, conosciuta anche come "pacchetto Treu" che istituiva l'apprendistato, il lavoro interinale, il part-time ecc., la protezione diminuisce. Nel 1999 con la legge c.d. Bassanini, che rende più flessibile il lavoro dei dipendenti pubblici la protezione diminuisce ulteriormente ed arriva al livello attuale con la legge c.d. Biagi. Il risultato è che siamo diventati il Paese con il lavoro più flessibile e variegato. E' servito a migliorare l'occupazione, specialmente giovanile?


Il risultato è interlocutorio: se è vero che la disoccupazione totale dopo le prime riforme diminuisce ed il trend è costante fino all'inizio della recessione, è pur vero che la disoccupazione giovanile, dopo la legge Biagi, sembra piuttosto, almeno nei primi tempi aumentare, mentre la fascia di età più elevata sembra risentire meno dell'introduzione dei nuovi contratti, cosa comprensibile, visto che a loro generalmente non vengono applicati. Quello che appare chiaro è però un dato: con la crisi, nonostante l'ampia flessibilizzazione del mercato del lavoro, la disoccupazione, soprattutto giovanile, aumenta enormemente, ovvero le riforme del lavoro, soprattutto in entrata, non hanno "protetto" i lavoratori, né hanno indotto le imprese ad assumere. 

Alfano ci dice che questa riluttanza ad assumere sarebbe colpa della vigenza dell'art. 18 L. 300/70, dimenticandosi però che nel 2012 esso è stato pesantemente riformato: per capire come è stato riformato basta mettere a confronto i testi ante e post riforma:

Articolo 18 L. 20/05/1970 n. 300

(VECCHIO TESTO)

"Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale (1) (2).
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva."

Il nuovo testo ve lo evidenzio graficamente, così potrete apprezzarne la fattura...

NUOVO ARTICOLO 18
(modif. da art. 1 L. 92/2012)

Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo 
    
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; 
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:  

«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace  per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della  legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di  dodici  mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a  tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento  intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il  licenziamento è stato intimato  in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.
Può altresì applicare la  predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra  il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti  nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni  discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le  relative  tutele previste dal presente articolo.

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più' di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o  non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più  di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di  lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e  in  linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali  di  cui  all'ottavo comma non incide su  norme  o  istituti  che  prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il  rapporto  di  lavoro  si  intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo»;

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio i merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, il pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore».

Se l'avete letto tutto siete degli stoici...

Ora una cosa salta all'occhio a qualsiasi profano: mentre il vecchio testo è di una lunghezza adeguata alla previsione normativa e risulta di lettura comprensibile, il nuovo testo è inutilmente lungo, pieno di rimandi non necessari, incomprensibile ed indigesto. Se lo si è voluto così la ragione c'è: un testo oscuro e tortuoso è spesso fonte di maggiore incertezza interpretativa che si traduce in incertezza nell'esito di un giudizio e spesso sconsiglia il lavoratore dall'intraprendere un'azione legale. Non solo, il dilungarsi in ipotesi di tutela per violazione di diritti che Barra Caracciolo chiamerebbe "cosmetici" (parità nel matrimonio, paternità, maternità) cerca di nascondere il grave depotenziamento della tutela generale, ovvero il fatto che il licenziamento considerato lesivo e meritevole della tutela della reintegra (e non sempre) è esclusivamente il licenziamento discriminatorio, ovvero effettuato per ragioni di credo politico o fede religiosa, a causa dell'appartenenza ad un sindacato a della partecipazione a scioperi ed altre attività sindacali, motivato dal sesso, dall'età, dall'appartenenza etnica o dall'orientamento sessuale del lavoratore. Tutti gli altri licenziamenti, se il giudice li considera carenti nella loro giustificazione, danno al massimo diritto ad un risarcimento, commisurato ad alcune mensilità, ovvero il datore di lavoro, pagando, può licenziare qualsiasi lavoratore anche arbitrariamente. Ci sarebbe molto da dire su quest'articolo, riguardo all'onere della prova, soprattutto riguardo al licenziamento per ragioni economiche, ma non è questa la sede.

Si può dire che questo articolo è la zeppa che impedisce all'ingranaggio produttivo italiano di funzionare e creare posti di lavoro? A chi da realmente fastidio l'art. 18? La risposta articolata al prossimo post.

mercoledì 9 luglio 2014

La colpa e la redenzione: l'ERF


Questo non è il titolo del solito sceneggiato di Canale 5 con Gabriel Garko, ma l'estrema conseguenza della follia economico-ideologica della UEM. Secondo i burocrati dell'Unione Europea siamo dei peccatori, ostinati nel perseverare nella colpa, e l'unica maniera per salvare le nostre anime (solo le anime, perché i corpi, come insegnava la Santa l'Inquisizione, sono dei meri involucri sacrificabili: chiedere alla Grecia per delucidazioni...) è sottometterci a dei sacrifici purificatori, per ottenere la redenzione, ed il mezzo è l'ERF,  European Redemption Fund.; in effetti il termine inglese "redemption" ha il significato anche di rimborso o riscatto, ma l'uso di "redemption" piuttosto che dei più normali "refund" "reimbursement" o "release" la dice lunga sul valore quasi mistico che l'economia ha assunto. Non dimentichiamoci che in tedesco (e sappiamo quanto la Germania influenzi la UE) "debito" e "colpa" usano lo stesso termine: schuld...

Cos'è l'ERF? Molto sinteticamente si tratta di una "bad company", un Fondo in cui vengono convogliati tutti i debiti pubblici dei Paesi membri dell'Eurozona, per la quota che eccede la soglia del 60% di rapporto debito/PIL, come stabilito dal fiscal compact. Ad esempio se uno Stato ha un rapporto D/PIL del 103% dovrà conferire in questo contenitore il 43% del suo debito misurato sul PIL. Convogliati tutti i debiti in capo alla bad company, secondo un procedimento di "roll in", ovvero di conferimento graduale del debito in rinnovo, che dovrebbe trovare il suo culmine dopo sei anni, questa emetterà man mano dei bond per acquisire la liquidità necessaria al rifinanziamento del debito in scadenza e questi bond saranno garantiti da vincoli di beni reali in garanzia che ciascun Stato sarà obbligato a fornire, in una misura fino al 20% del debito conferito. Nel frattempo ogni Paese dovrà ridurre di un ventesimo il proprio debito gestito dal Fondo, oltre a coprire gli interessi sul rifinanziamento. In pratica si tratta di un mega-mutuo che il Fondo contrae con gli investitori per conto dei singoli Paesi, i quali si impegnano a coprire e chiudere la bad company in un tempo stimato di 25 anni, ovvero poco più del tempo concesso dal fiscal compact per ridurre il debito pubblico ad ogni aderente all'Unione Monetaria. Come si può intuire la "rata del mutuo" per ogni Paese è diversa, a seconda dell'entità del debito pubblico convogliato nel Fondo. Il vantaggio di finanziarsi attraverso il Redemption Fund è quello di scontare tassi di interesse più bassi di quello che i singoli Paesi normalmente otterrebbero dal mercato, avendo queste emissioni di obbligazioni la tripla A, trattandosi di obbligazioni di un soggetto sovranazionale.

Cosa succede se uno Stato non riesce a ridurre il proprio debito della percentuale annuale prevista? Innanzitutto viene sospeso dall'utilizzo del finanziamento tramite bond, poi possono essere applicate delle misure fiscali straordinarie, preventivamente accettate dai Paesi aderenti, atte a recuperare quanto necessario ed infine possono essere utilizzate le garanzie reali prestate, con la vendita od acquisizione degli asset conferiti, al fine di reperire la liquidità mancante. Ma quali sono questi asset? Ecco l'elenco, nell'ordine: 
- asset patrimoniali nazionali (esempio per l'Italia, aziende come Finmeccanica, Eni, Enel),
- riserve auree,
- riserve valutarie,
- gettito fiscale.

Ora questo accanimento sul debito pubblico da abbattere a tutti i costi non può che essere definito furore ideologico, dato che, come sappiamo benissimo, il debito pubblico non è mai stato la causa della crisi, ma eventualmente, un suo effetto e, soprattutto, in Italia non vi è mai stato fino a qualche anno fa un problema di sostenibilità del debito: riporto il grafico esplicativo dello studio effettuato per la Commissione Europea nel 2011:


L'unico Paese fuori dall'area tratteggiata di insostenibilità è l'Italia (ah, sì, c'è anche la Lettonia...) e questo è uno studio pubblicato dalla Commissione Europea, quindi perfettamente a conoscenza dei nostri economisti, Monti in testa. Dico Monti non a caso, perché nel settembre 2012, proprio l'allora Presidente del Consiglio ha firmato per l'Italia l'attuazione dell'ERF, che è stato già approvato dal Parlamento Europeo. Al Parlamento italiano non resterà che ratificare l'accordo quando sarà stato messo a punto il meccanismo.

Perchè mi concentro sul'Italia, se questo è un fondo a cui parteciperanno tutti gli stati dell'Eurozona che non sono "aiutati" dall'EFSF (quindi non la Grecia e Cipro) e che tutti quindi utilizzeranno per ridurre il debito? Beh, innanzitutto perché da italiano mi interessa quello che accadrà al mio Paese, ma soprattutto perché, leggendo le previsioni di conferimento e le ipotizzate condizioni perché il rientro dal debito sia ottenibile, mi è venuto il sinistro sospetto che questo strumento sia stato tarato per noi. E non per il nostro bene.

Per poter rispettare il piano di rientro infatti dovremmo ottenere ogni anno un avanzo primario corrente stimato intorno al 4,2%, mentre attualmente viaggiamo intorno al 2,2%, quindi dovremmo migliorare l'avanzo primario del 2%, il che significa ulteriori tagli o tasse, visto che di crescita non se ne parla (il PIL nel 2013 è calato dello 0,4%, dati ISTAT). Non rispettando questa tabella di marcia automaticamente si applicherebbero le sanzioni sopra previste, quindi manovre fiscali eterodirette straordinarie (stile Grecia per intendersi, dove le leggi fiscali le scrivono ormai direttamente in inglese...) e vendita degli asset conferiti in garanzia, per arrivare all'acquisizione ed utilizzo della quota di fiscalità vincolata. Praticamente, essendo i maggiori conferenti di debito (attualmente stimabile in circa 1170 mld. da convogliare nel Fondo), e già sapendo di non poter reggere al ritmo di rientro imposto dal fiscal compact, la nostra partecipazione servirebbe semplicemente a costringerci a quelle manovre (patrimoniali, haircut conti bancari, ecc.) che gli Stati creditori, Germania in testa, ci hanno sempre amorevolmente consigliato e che finora abbiamo saggiamente evitato, facendoci avvitare ancor più in una spirale di recessione, aumento del debito, tagli, e così via fino alla distruzione (cessione) del nostro patrimonio economico e produttivo. E naturalmente non ci salverebbe più una uscita dalla moneta unica e dai suoi vincoli: l'emissione dei bond dell'ERF infatti, che sostituirebbero il rinnovo dei titoli di debito nazionali, a medio-lungo termine, sarebbe regolata da legge non italiana (presumibilmente inglese), per cui non si applicherebbe a quel debito la lex monetae, ovvero la possibilità di conversione in nuova valuta al tasso di cambio, come abbiamo visto qui.

Ma anche senza considerare questo rischio, e valutando oggettivamente il meccanismo di funzionamento, molti dubbi rimangono: ad esempio che questo ERF crei un pesante vincolo agli Stati partecipanti, con un'ulteriore rilevante cessione di sovranità fiscale (basti pensare alle manovre straordinarie che possono essere unilateralmente ordinate da coloro che vigileranno sull'applicazione della riduzione del debito) e reale (spossessamento di fatto di beni pubblici con possibilità di vendita forzosa) e forti rischi di democraticità lo dicono non i suoi detrattori, quei pochi che sanno della sua esistenza, ma gli stessi membri della commissione di studio che lo ha pensato e proposto: il German Council of Economic Experts, formato dai Prof. Dr. Dr. h.c. mult Wolfgang Franz, Prof. Dr. Peter Bofinger, Prof. Dr. Lars P. Feld, Prof. Dr. Christoph M. Schmidt, Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro, conosciuti anche come "i 5 saggi". Prima che ve ne usciate con "ecco, i soliti tedeschi maniaci dell'austerità e dell'abbattimento del debito ad ogni costo" vi devo avvertire che l'idea non era del tutto nuova: nell'ottobre 2011 con il titolo "L’Europa e la crisi dei debiti sovrani. Una proposta" un altro economista aveva proposto un meccanismo molto simile: Vincenzo Visco. Per il finanziamento dei bond il nostro ex Ministro delle Finanze aveva ipotizzato inizialmente una tassa sulle transazioni finanziarie, ma in caso di difficoltà di applicazione di essa aveva previsto "il finanziamento del servizio degli eurobonds a carico dei singoli Stati in proporzione al debito conferito nel Fondo mediante un esplicito ear-marking (destinazione prioritaria) delle loro entrate di bilancio al servizio del debito comune". I nostri governanti: sempre così in sintonia col pensiero tedesco...

Ecco alcuni passaggi delle conclusioni fornite dal GCEE nel loro studio del 2012:

The DRF/P (ovvero l'ERF) implies a significant transfer of sovereignty during the lifetime of the DRF/P (i.e. depending on the scheme 10 to 25 years), mainly through binding consolidation agreements and associated control powers.
...
To make a joint and several liability viable for highly rated countries the original proposal suggested that collateral to secure service of up to 20% of the transferred debt should be posted. This would however face legal and economic hurdles... Earmarking tax revenues for servicing the debt might also be considered, but this avenue may also raise legal problems (equal treatment; constitutional problems) and the scope for earmarking tax revenues appears modest in the case of some Member States.
...
Introducing a scheme of joint issuance of debt would inevitably pose new challenges for ensuring democratic legitimacy and accountability.
...
Even if legally possible, setting up a scheme of joint issuance of debt through a purely intergovernmental construction would present serious shortcomings and problems in terms of efficiency, democratic legitimacy and accountability. (le conclusioni integrali con lo schema di funzionamento le trovate qui, mentre i dati  e le tabelle aggiornati al 2012 e quindi non più attuali in valore assoluto, ma validi percentualmente sono qui).

Come si può vedere i proponenti, pur trovando auspicabile e positiva l'attuazione di questo fondo e del patto relativo, non nascondono che l'ERF sia un grande sacrificio, sia in termini di cessione di sovranità, che in termini meramente economici, né sottovalutano eventuali problemi, che considerano delle "sfide", riguardo la legittimità democratica e costituzionale di tutto l'impianto, specie se si andasse a toccare il prelievo fiscale, legittimità costituzionale che a mio parere, come per quasi tutte le costruzioni europee, manca infatti totalmente al progetto.

La nostra Carta, come è stato ribadito più volte, permette limitazioni alla sovranità solo ed esclusivamente quando siano "necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" (art. 11) e mai per semplici scopi economici o a favore di organismi che perseguano scopi diversi da quelli previsti dalla norma. Una limitazione come quella prevista nel fiscal compact e che l'ERF dovrebbe semplicemente garantire ed agevolare, costringerebbe inoltre lo Stato italiano a dei sacrifici economici, i quali, anche se fossero fruttuosi (cosa di cui dubito fortemente...) porterebbero ad una riduzione della spesa pubblica che non permetterebbe all'Amministrazione il perseguimento dei suoi imprescindibili compiti di tutela e sviluppo di cui all'art. 3 comma II, ed esplicitati in numerose norme (artt.4, 9, 31, 32, 34, 38 solo per citarne alcune).

L'ERF è figlio dell'ideologia liberista espressa in tutte le sue azioni dall'Unione Europea, preoccupata solo del rigore dei conti e della stabilità dei prezzi, e come tale è antitetica alla costruzione democratica delle Nazioni europee, in primis dell'Italia. E' bene che questo concetto sia e rimanga sempre ben chiaro, perché deve essere la nostra guida per valutare ogni modifica che ci viene proposta all'assetto economico-istituzionale.

Ho detto che l'ERF è stato però già accettato dai nostri governanti e che manca solo la ratifica: sembra quindi che sia l'ennesima trappola in cui ci siamo (ci hanno i nostri politici, ma visto che li abbiamo scelti noi...) cacciati, ma forse potrà salvarci un aiuto inaspettato: quello della Germania, o meglio, la tirchieria un po' ottusa della sua classe dirigente.

Secondo i calcoli della GCEE infatti, la Germania, insieme all'Olanda, è il Paese che vedrebbe peggiorare il tasso di interesse con cui andrebbe a finanziarsi, aumentando dell'1% il costo del finanziamento: questo evidentemente non piace agli industriali, che già hanno dovuto inghiottire il rospo del salario minimo garantito, ed è difficile da far digerire ai contribuenti tedeschi ai quali è stata sempre raccontata dai suoi politici al potere la favola dei Paesi PIIGS spendaccioni e cicale con i soldi delle formiche del nord. Siccome ogni limitazione del diritto interno deve passare al vaglio del Parlamento e della Corte Costituzionale tedesca, ci sono buone possibilità che sia proprio la Germania a bloccare l'ERF ed a toglierci dal pantano in cui ci siamo ficcati.

Ci tocca proprio tifare per i nostri amati/odiati fratelli germanici...












giovedì 3 luglio 2014

La stronzata che ogni italiano nasce con un debito di 35mila euro..ecco la verità!!

Debito pubblico, debito pubblico, debito pubblico. Siamo a 2.100 miliardi che, rapportati a un Pil di 1.550, porta il rapporto debito/Pil al 132%. Se il Pil (somma di consumi di famiglie, investimenti di imprese, spesa pubblica e bilancia commerciale) crescesse un po’ di più il rapporto ovviamente si ridurrebbe e saremmo tutti più contenti. Ma il punto che vorrei sollevare in questo post non è tanto il motivo per cui l’Italia fa fatica a far crescere il Pil in questa fase (alla domanda manca la benzina, la moneta, il credito bancario ecc.) ma è un (falso) mito sul debito pubblico.

Spesso sentiamo dire che ogni italiano, appena nato, eredita un macigno sulle spalle che varia a seconda dei periodi storici e che in questo momento si attesta intorno a 35mila euro. Il calcolo che viene eseguito è il seguente. Debito pubblico/popolazione. Quindi se dividiamo 2.100.000.000 per 60.000.000 otteniamo 35mila euro. Secondo questo modo di ragionare ciascun italiano ha un debito pubblico di 35mila euro. Una sorta di onta, di peccato originale con cui convivere fino al giorno in cui la società andrà in paradiso e il debito pubblico non ci sarà più.

Questo ragionamento – che va per la maggiore anche in molti dibattiti televisivi – non corrisponde alla realtà. Per due motivi, estremamente intuitivi e paradossalmente (proprio perché così semplici) non presi in considerazione.

1) il debito di uno Stato non deve essere estinto ma deve essere semplicemente sostenibile e far sì che non produca una mole di interessi eccessiva. Lo dimostra il fatto che ad oggi non ci sono Paesi senza un debito pubblico;

2) ogni debito di qualcuno è il credito di qualcun altro. Non si scappa. Se io ho un mutuo, la banca ha un credito nei miei confronti. Se lo Stato ha un debito, chi detiene quei titoli di Stato non ha un debito ma un credito nei confronti dello Stato. Ebbene, in questo momento il Tesoro ci dice che sono in circolazione titoli di Stato per un controvalore di 1.815 miliardi a fronte di un debito pubblico di 2.089 miliardi (aggiornamento al 30 maggio). Questi 1.815 miliardi sono in mano per circa il 50-60% a banche e assicurazioni italiane, per il 10% a risparmiatori italiani e per la quota restante a investitori non residenti.

Questo significa che banche, assicurazioni, risparmiatori italiani, investitori stranieri non sono in una posizione debitoria nei confronti dello Stato italiano ma hanno un credito e incassano cedole dallo Stato italiano. Quindi il fantomatico italiano che dovrebbe dare 35mila euro allo Stato non solo non deve dargli questi soldi ma, qualora rientri in quel 10% di risparmiatori che hanno investito acquistando titoli di Stato, otterrà a scadenza l’importo investito, maggiorato degli interessi (salvo che lo Stato non dichiari default). Quindi deve ricevere, e non dare, dallo Stato.

E allora perché si parla tanto di debito pubblico? Perché questo genera degli interessi da pagare. Interessi che hanno fatto entrare l’Italia in un circolo vizioso. Dagli anni ’80 – quando c’è stato il divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia e la Banca d’Italia non ha più potuto controllare i tassi di interesse, né monetizzare il debito – la quota interessi da pagare è balzata alle stelle (del mercato). Da allora sono stati pagati oltre 3mila miliardi di interessi alla schiera dei creditori del debito pubblico, ben superiori all’attuale mole del debito pubblico. Questo è uno dei principali motivi per cui il debito pubblico negli anni ’80 è decollato, come dimostra questo grafico.

Quindi la storia del neonato italiano che nasce con un peccato originale che oscilla dai 30 ai 35 mila euro non è vera. E’ una storiella. Ciò che è vero è che per pagare gli interessi sul debito pubblico agli investitori (tra 80 e 90 miliardi di euro l’anno) lo Stato – avendo dei vincoli europei sul deficit e quindi sulla capacità massima di spesa – è costretto a reperire le risorse monetarie all’interno della società, prelevandole dai cittadini attraverso un aumento delle tasse o una riduzione della spesa pubblica. L’attuale riduzione dei tassi, e degli interessi nominali da pagare sul nuovo debito, è senz’altro una buona notizia in prospettiva perché dovrebbe consentire allo Stato – qualora decida di rimanere con gli attuali vincoli di bilancio europei senza rinegoziarli – di avere qualche miliardo in più l’anno, o meglio qualche miliardo in meno l’anno da prelevare ai cittadini.

Fonte: http://vitolops.blog.ilsole24ore.com/

giovedì 19 giugno 2014

Jacques Sapir: "Prendiamo in parola Angela Merkel: del suo Euro, non ne vogliamo più sapere!".




La strategia di Berlino dietro i "contratti" proposti ad i paesi meridionali
È sintomatico come Angela Merkel, il 19 dicembre scorso, abbia potuto dichiarare senza provocare particolari turbamenti che: “Prima o poi, senza la necessaria coesione, l’Euro esploderà”. Senza coesione, scriveJacques Sapir, vale a dire senza la presenza di un sistema di trasferimenti finanziari considerevoli, l’Euro non è sostenibile. Il calcolo dell'economista francese per l’importo che la Germania dovrebbe fornire è tra l’8 e il 10% del suo PIL ed è perfettamente chiaro che non può farlo senza distruggere il suo modello economico: esigere ogni anno dalla Germania una « solidarietà »compresa tra i 220 e i 232 miliardi equivale a chiederle di suicidarsi.

Conscia di tutto questo, prosegue Sapir, Angela Merkel propone “ contratti “ tra i paesi del sud e la Germania. Praticamente, ciò porterebbe a costruire, accanto alle istituzioni europee, un altro sistema istituzionale, nel quale i diversi Paesi sarebbero legati alla Germania in modo vincolante. La cancelliera sa perfettamente cosa pensa la Corte costituzionale di Karlsruhe che nella sentenza del 30 giugno 2009 ha dichiarato come l’Unione europea rimane un’organizzazione internazionale il cui ordinamento è derivato, poiché gli Stati rimangono padroni dei trattati ed è chiaro che la Germania non condivide, e non condividerà in un prossimo futuro, nebulose idee su un « federalismo » europeo. Il significato dei cosiddetti « contratti » è quindi chiaro: in cambio di una garanzia di sovranità, “poiché avrete liberamente accettato questi contratti" - i paesi del sud si impegano a rispettare determinate regole vincolanti, in seno a una struttura di contratti che vi legano alla Germania.

La questione dell’Unione bancaria, strombazzata recentemente, conferma questo modo di procedere. Nell’autunno del 2012, i Paesi meridionali dell’Eurozona hanno, insieme alla Francia, strappato il principio di un’« Unione bancaria » che doveva essere al tempo stesso un meccanismo di sorveglianza e di regolazione delle banche dell’Eurozona, ma anche un dispositivo che avrebbe assicurato una gestione concertata delle crisi bancarie. La Germania ha ovviamente, ha conseguito i propri scopi. L’accordo firmato nella notte tra il 18 e il 19 Dicembre 2013, e che è stato salutato da alcuni come un passo decisivo per l’Euro non ha stabilito nulla. Il meccanismo di supervisione, sottolinea Sapir, riguarda solo 128 banche tra le 6000 che figurano nell’Eurozona. E per quanto riguarda il fondo di risoluzione delle crisi, esso raggiungerà l’ammontare di 60 miliardi, somma peraltro ridicolmente bassa, solo nel… 2026 !

E' del tutto inutile continuare a mantenere qualche speranza in un’ Europa « realmente »federale.Opporre alla situazione attuale una « prospettiva federale », del tutto ipotetica e a dire il vero la cui probabilità di realizzazione è inferiore a quella di un sbarco di marziani, non ha alcun senso, se non quello di imbrogliare la gente e farle prendere lucciole per lanterne ! Il sogno federalista si è rivelato essere un incubo. È quindi necessario svegliarsi.
In secondo luogo, la Germania è perfettamente consapevole del fatto che è necessaria alla sopravvivenza dell’Euro una forma di federalismo, ma non ne vuole pagare il prezzo. Quindi, ciò che effettivamente propone ai suoi partner sono dei cosiddetti« contratti » che li costringeranno a sopportare la totalità dei costi di adeguamento necessari alla sopravvivenza dell’Euro, mentre lei stessa sarà l’unica a trarre profitto dalla moneta unica. Questi « contratti » faranno sprofondare l’Europa meridionale e la Francia in una recessione senza precedenti, da cui questi Paesi usciranno annientati sul piano industriale e sociale. Laurent FAIBIS e Olivier PASSET hanno appena pubblicato un dibattito sul Les Échos in cui spiegano perché l’Euro può giovare solo a un Paese, che si è stabilito al vertice del processo industriale, e perché, invece di mettere l’Euro al servizio dell’economia, è l’economia ad essere sacrificata in nome dell’Euro. Una tale situazione verrebbe perpetuata se, sfortunatamente, dovessimo avere un governo che accettasse di passare sotto le forche caudine dei contratti.

Dato che un’Europa federale non è possibile, e in realtà neppure concepibile dal punto di vista tedesco, se non si arriva ad una situazione di « coerenza » – che non significa altro che acconsentire alla totalità delle esigenze tedesche –, in queste condizioni la Germania è pronta a rinunciare completamente all’Euro. La Signora MERKEL vorrebbe fare di questa alternativa una minaccia per costringerci ad accettare il suo concetto di « contratti ». Forse per la prima volta dal 1945, conclude Sapir, un dirigente tedesco espone in modo così crudo il progetto di dominazione sull’Europa. Queste stesse dichiarazioni hanno l’immenso vantaggio di gettare una luce cruda sulla situazione dei paesi dell'Europa meridionale ed è bene ricordarlo nelle prossime elezioni europee.“Non per obbedire alla Signora Merkel, ma per prenderla in parola e dirle che, del suo Euro, non ne vogliamo più sapere!”.

Fonte: http://www.lantidiplomatico.it/

La Grecia torna al Medio Evo.



L'esperimento sociale della Troika raggiunge questo nuovo stadio

“Vi ricordate la servitù e i contadini nei bei tempi passati del feudalesimo medioevale? Se la risposta è no, ho delle buone notizie per voi! E' consuetudine nel mondo del lavoro in Grecia oggi ottenere la paga in beni, il baratto, invece che in salari. Rivive il feudalesimo nella Grecia della moderna Unione Europea e della zona euro”. Con questa premessa in uno dei suoi ultimi post, il blog greco KTG riporta un'inchiesta condotta dall'Istituto del lavoro della Confederazione dei sindacati (GSEE), definendola scioccante ma non così inattesa se si considera che per le leggi dell'austerità, della depressione indotta e della competitività, le condizioni di lavoro e di salario hanno reso i cittadini greci degli schiavi moderni. 

Ecco alcuni dati dell'inchiesta, così come riportata da KTG:

i lavoratori ricevono stipendi con ritardi dai 3 ai 12 mesi

i lavoratori ricevono un terzo dei loro salari, il resto è pagato attraverso servizi come ad esempio la possibilità di dormire in un albergo, buoni pasto e coupon per acquisti di altri beni al supermercato. 

I datori di lavoro non pagano tredicesima e quattordicesima come obbligati per legge, ma in cambio offrono couppon per cibo e benzina. Costringono poi i lavoratori a firmare per il fatto che hano ricevuto l'intero bonus. GSEE stima che oltre un milione di lavoratori non ha ricevuto tredicesima e quattordicesima. 

I giovani lavoratori sotto i 25 anno anni sono assunti con contratti mensili per lavoro part-time di 4 ore al giorno e salari di 180 euro al mese. Con 25 giorni lavorativi si tratta di uno stipendio di 7,2 euro al giorno e più o meno 1.72 euro l'ora! KTG ricorda l'indignazione della prima "riforma del lavoro" nel 2011 che aveva tagliato drasticamente i salari fino a paghe da 3 euro l'ora. Ma ora si è passati alla rassegnazione e non ci si indigna neanche più...

Secondo il diritto del lavoro, il salario minimo per coloro che hanno meno di 25 anni dovrebbe essere di 480 euro per un lavoro full-time. Ma a chi interressa le leggi quando la domanda del lavoro è straordinaria, il tasso di disoccupazione enorme e la liquidità in circolazione è scarsa perché le banche stanno risparmiando?

I lavoratori greci, prosegue Ktg, saranno presto abilitati a pagare le loro bollette e il loro affitto in coupon per detergenti o buoni pasto. E' strano come nel 2011 e 2012 i greci hanno fatto un tuffo nel passato ad i tempi di Chrles Dickens, mentre nel 2013 e 2014 si è arrivati fino al Medio Evo. "Posso immaginare che in un paio di anni, la Troika si lamenterà della mancanza di abilità del mondo nel lavoro e di fondi sociali assicurativi vuoti nella competitiva Grecia", conclude Ktg.

Fonte: http://www.lantidiplomatico.it/

martedì 10 giugno 2014

Euro: dove stiamo andando?

La principale argomentazione tra chi sostiene che l’uscita dall’Euro sia impossibile é la seguente: tornare alla propria moneta causerebbe una forte svalutazione della stessa con un conseguente aumento incontrollato dei prezzi.
Eppure, se leggessimo le ultime parole di Mario Draghi, parrebbe che sia proprio lui il primo a confutare questa tesi:

“L’apprezzamento dell’Euro sta pesando sulle dinamiche dell’inflazione nell’Eurozona.”

“Monitoriamo con attenzione il tasso di cambio e le dinamiche del credito. La stretta sul credito sta pesando sulla ripresa nei paesi piu’ vulnerabili dell’Eurozona.”

“No rischio deflazione. Siamo pronti a misure eccezionali”.

Lo scenario: in questo momento l’Euro vale 1,36 Dollari, un valore troppo forte per alcuni Paesi europei . Un recente studio della Deutsche Bank ha fornito i livelli di soglia del cambio Euro/Dollaro ai quali,stante l’attuale domanda, le economie entrerebbero in crisi (in particolare per l’export). Bene, la soglia per l’Italia é fissata a 1,17€; oggi siamo quindi 19 cent sopra il livello limite (+13,8%). La Francia sembra poter sopportare un cambio non superiore a 1,24€. La Germania é al sicuro fino ad 1,54€ ma, semmai dovesse ripartire l’economia, potrebbe arrivare fino a 1,94€. Sorpresa per la Spagna che si attesta agli stessi livelli grazie ad una buona competitività industriale.
L’Euro ha subito un notevole apprezzamento nei confronti di quei Paesi, come Usa e Giappone, che hanno applicato forti politiche monetarie espansive, immettendo ingenti quantità di moneta. Così siamo giunti allo scenario attuale: l’Euro forte, sopra le soglie limite sopra citate, mette in crisi le esportazioni. Di conseguenza scende il fatturato delle aziende che abbassano i prezzi pur di vendere; abbiamo il primo temuto fenomeno: la deflazione. A causa di ciò si riduce la produzione e di conseguenza l’occupazione; le imprese entrano in crisi e sono costrette a licenziare; aumenta la disoccupazione. Se le difficoltà si fanno sempre più forti, cresce anche la possibilità di insolvenza; le banche si fidano meno a prestare denaro sia alle imprese sia ai privati senza lavoro o precari e dunque innalzano il tasso di interesse richiesto (credit crunch).
In che modo Draghi vuole combattere tutto ciò? Come si possono arginare l’imminente deflazione ed i suoi effetti devastanti?
Sappiamo che vi é una relazione inversa tra quantità di moneta e tasso di interesse. Se sale la quantità di moneta presente in un’economia (tecnicamente aggregati m1, m2 e m3) i tassi d’interesse calano. La gente spende quello che ha nel portafoglio e quindi non lascia la giacenza in banca. Se spendo, rimetto in circolo l’economia.
Ed ecco qui le mosse di Draghi:
- taglio dei tassi dallo 0,25% allo 0,15%. Quindi il costo di un finanziamento, a parità di spread applicato dalla banca, decresce.
- il tasso sui depositi marginali scende allo 0,4% dallo 0,75%: ridotto quindi il tasso a cui la Bce presta liquidità alle banche. Se le banche hanno un accesso al credito più semplice, possono ottenere liquidità più agevolmente. Più liquidità disponibile dovrebbe tradursi in maggiori prestiti concessi. Non sempre, voi direte, potrebbero anche reinvestire questa liquidità in cerca di profitti.
Il primo piano Ltro ebbe proprio questo effetto. La Bce prestò ingenti quantità di denaro alle banche europee ad uno tasso pari allo 0,75%. Con questa liquidità le banche comprarono titoli di stato che rendevano anche il 4-5%; il loro profitto fu dunque la differenza tra il rendimento ottenuto e l’esiguo tasso di finanziamento. Le banche italiane comprarono molti titoli di stato italiani. Questo si tradusse in profitti e conseguente raffreddamento dello spread: il rischio passò di mano dagli investitori stranieri alle nostre banche ( dal 49% a quasi il 70% del totale), che quindi esigevano meno per il rischio sostenuto.
- é previsto un nuovo piano Ltro ma vincolato all’erogazione di prestiti nell’economia reale, eccezion fatta per i mutui che ovviamente sono a rischio bolla; ricordiamo tutti cosa sia successo grazie ai mutui subprime. Le banche, dunque, non possono comprare titoli di stato con la liquidità ottenuta. Tradotto: prestate denaro all’economia reale e non fate transazioni finanziarie speculative.
- rendimenti negativi sui tassi overnight. Quando le banche hanno un eccesso di liquidità, possono prestarla per massimo 24h ad altre banche che ne hanno bisogno. Se il rendimento di questa operazione é negativo, le banche in sovrappiù hanno tutto l’interesse a non prestare denaro. Se non lo prestano ad altre banche, possono immetterlo nell’economia finanziando imprese e privati.
Ed ecco che arriviamo brevissimo al famigerato Quantitative Easing, che dovrebbe vedere presto la luce, ora preceduto dall’operazione di acquisto di obbligazioni Abc.
Di cosa si tratta: tramite il QE la banca centrale stampa denaro che immette nell’economia, o meglio, lo Pompa nelle casse delle banche, comprando in cambioi loro asset tossici “bad securities”; liberali dunque dai prestiti di difficile recupero, pulendo i loro bilanci. Dall’altro lato compra titoli di stato. In questo modo aumenta la loro domanda e quindi fa in modo che i tassi di interesse, quindi i rendimento, scendano. Se ciò avviene, le banche avranno meno convenienza nell’investire in titoli di stato perché rendono meno. Le banche sono costrette a guardare le nostre richieste di finanziamento se vogliono ottenere tassi profittevoli Quindi: disincentivo all’investimento, soldi freschi nelle loro casse e bilanci ripuliti; tutte le condizioni ottimali per poter cominciare a prestare denaro.
La Bce stessa stessa ha deciso di sterilizzare il piano Smp, ovvero l’acquisto settimanale di titoli di stato da parte della Bce, con cui veniva drenata la liquidità generata in aiuto dei paesi più colpiti dalla crisi. Se la Bce compra i titoli di stato, genera domanda. Maggiore domanda equivale a minori tassi. Ecco che il nostro spread, come quello di tutte le economie europee deboli, si é abbassato. Ovviamente questa decisione di sospensione potrebbe avere ripercussioni negative sui nostri rendimenti. Se la Bce non compra più titoli di stato, avrà a disposizione denaro da spendere (170 Mld di euro), che impiegherà proprio con il nuovo piano Ltro o l’acquisto di obbligazioni Abc (asset backed security). Cosa sono: supponiamo che io abbia un mutuo che faccia fatica a pagarlo. La mia banca decide di emettere un’ obbligazione Abc di pari importo del mio mutuo residuo. A fronte della corresponsione di un tasso d’interesse, finanzia il credito aperto per il mio mutuo e lo copre. Di fatto cede di mano il rischio a chi compra l’obbligazione. Il sottostante di questa operazione, cioè la garanzia, é proprio la mia casa (backed security). La Bce si offre all’acquisto di queste obbligazioni di durata triennale ad un tasso agevolato dell’1%; un modo per pulire i bilanci e generare liquidità alle banche da immettere nell’economia. Pronti per il tanto atteso quantitative easing.
Abbiamo detto: creazione di liquidità e abbassamento dei tassi di interesse. In questo si cerca di combattere il credit crunch. Le imprese ottengono denaro e investono. Nel frattempo i privati hanno nuova liquidità o possono finanziare i loro acquisti. Loro comprano, le imprese producono e investono. I prezzi aumentano e si genera inflazione. Nel frattempo, se immetto liquidità e genero inflazione, il valore della moneta scende perché il suo potere di acquisto é minore: ci vogliono più pezzi per comprare lo stesso bene, quindi ogni singolo pezzo vale meno. Avete presente cosa hanno fatto Giappone e America recentemente?
Ecco la ricetta Draghi: inflazione e calo del valore dell’Euro; proprio ciò che sembra far paura agli accesi sostenitori dell’Euro.
Manca ancora un nodo da risolvere a mio avviso: i cambi fissi. I rapporti di forza nell’area euro devono poter fluttuare. Oggi la Germania sta registrando un saldo sempre più positivo nella sua bilancia commerciale; questo Euro ha il prezzo giusto per lei, a discapito delle economie per cui é troppo pesante. La Fed stessa ha recentemente intimato ai teutonici di introdurre misure per diminuire l’avanzo nella bilancia commerciale, cercando di colmare lo squilibrio con gli altri paesi dell’area Euro.
Basterebbe un po’ di propaganda mediatica di regime in meno per capire i reali problemi, o meglio, basterebbe ascoltare le parole di Draghi, che é proprio il principale baluardo a difesa della moneta unica, benché le sue teorie, in molti casi, di avvicinino a chi vorrebbe uscire dall’Euro.