giovedì 23 ottobre 2014

La "polpetta avvelenata" dei trattati di libero scambio: l'ISDS


C'è una "polpetta avvelenata" all'interno di tutti i trattati di libero scambio, siano il NAFTA o il prossimo TTIP o siano semplici accordi bilaterali fra Stati, ed è il famigerato quanto poco conosciuto ISDS, ovvero Investor-State Dispute Settlement. Cos'è l'ISDS? E' un accordo fra i contraenti del trattato, i quali si impegnano a risolvere le controversie fra imprenditori e Stati, nate o che abbiano comunque influenza sull'applicazione dello stesso, attraverso un procedimento di tipo arbitrale, riconoscendo valore di sentenza inappellabile alla decisione presa dagli arbitri.

Mi direte, ma cosa c'è di diverso rispetto alle normali clausole arbitrali che ormai sono comuni in quasi tutti i contratti che gli operatori economici stipulano? Se una controversia viene risolta da arbitri, non è un fatto positivo, visto i tempi procedurali di un'azione giudiziaria? Non è meglio un organo ad hoc, snello flessibile e soprattutto super partes, a cui le parti affidano la controversia, considerando soprattutto che i soggetti coinvolti sono Stati e quindi ci sarebbero oggettivi problemi di imparzialità degli organi giudicanti con il pericolo di decisioni "politiche" a sfavore delle imprese di uno Stato contraente?

Ed in effetti questa è la "polpetta" che ha fatto sì che gli ISDS venissero salutati positivamente dagli addetti ai lavori e dagli stessi politici dei Paesi interessati: ad esempio per il NAFTA molti funzionari e politici canadesi credettero seriamente, come riferisce Todd Weiler in "Arbitral &
Judicial Decision: The Ethyl Arbitration: First of Its Kind and a Harbinger of Things to Come" che le previsioni dell'ISDS inserite nel trattato sarebbero state utilizzate esclusivamente dalle imprese canadesi e nord-americane per contrastare misure arbitrarie (come nazionalizzazioni, espropriazioni o imposizione di vincoli e dazi) da parte del governo messicano. Uno "scudo" insomma, per difendere gli investitori dalla prepotenza di Nazioni poco democratiche ed aperte agli scambi. Ed invece, come riporta Ray C. Jones nel suo "NAFTA Chapter 11 Investor-to-State Dispute Resolution: A Shield to Be Embraced or a Sword to Be Feared?" "Chapter 11 (il capitolo del trattato che istituisce l'arbitrato) has become a “sword” for investors, allowing them to attack the NAFTA countries, rather than the “shield” it was intended to be."(grassetto mio).

Ma la cosa più ironica è che, come risulta dall'esame storico dei casi affrontati attraverso questo procedimento arbitrale, la maggioranza di questi hanno coinvolto come parte chiamata a rispondere delle violazioni gli Stati Uniti ed il Canada, ovvero quegli Stati che ritenevano l'ISDS una protezione dal Messico!

Il veleno però non sta in questo, bensì nel contenuto delle azioni che questa "spada" ha legittimato e permesso. Come già abbiamo visto esaminando alcuni casi di controversie, l'ISDS è stato un arma per contrastare legittime politiche dei Paesi aderenti contro lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali o per difendersi da azioni pericolose per la salute dei cittadini. Di più: le azioni si sono rivolte anche contro decisioni di policy economica ed utilizzate persino in via preventiva per impedire l'approvazione di norme in contrasto con gli interessi economici delle imprese, stabilendo così un vero e proprio diritto al profitto, legislativamente tutelato con sanzioni, diritto considerato superiore ad ogni altro diritto sociale.

Oltre agli esempi riportati nel post sopra linkato, è interessante riportare un caso esaminato da Jones nel suo articolo: Ethyl v/s Canada.

La Ethyl Corporation è una società multinazionale chimica con sede in Virginia. Essa è la principale produttrice americana di tricarbonil metilciclopentadienil manganese (MMT), usato come additivo nei carburanti per migliorare le performance dei motori. La sussidiaria canadese della Ethyl importava in Canada tale prodotto per venderlo alle raffinerie locali. Nell'aprile del 1997 il Parlamento canadese propose di bandire il MMT perché degli studi avevano dimostrano una certa evidenza di pericolo per la salute all'esposizione di tale prodotto: prima che la legge venisse approvata la Ethyl sollevò la questione attraverso il Capitolo 11 del NAFTA, lamentando che una tale legge avrebbe significato di fatto una "espropriazione", come definita dall'art. 1110 del trattato, se si fosse impedito di esportare il MMT in Canada senza prevedere un giusto risarcimento. Quando il Parlamento approvò tale legge la Ethyl attivò il procedimento arbitrale chiedendo un risarcimento di 251 milioni di dollari. Poiché le eccezioni procedurali sollevate dal governo canadese furono respinte e la corte arbitrale confermò la legittimità dell'azione proposta, prima ancora che i giudici entrassero nel merito della questione il Canada revocò la legge approvata, permettendo alla Ethyl di riprendere le sue operazioni e pagò a questa a titolo di rimborso delle spese legali e risarcimento la somma di 13.000.000 di dollari.

In questo caso quindi il legittimo diritto di un Paese di difendere la salute dei propri cittadini da esposizioni a sostanze potenzialmente dannose ha ceduto il passo al diritto di fare i propri affari di una multinazionale, per evitare di pagare dei danni che avrebbero portato ad un esborso estremamente gravoso per le casse dello Stato.

Naturalmente il fatto che l'ISDS sia uno strumento di pressione e ricatto nei confronti delle politiche degli Stati deriva dal contenuto degli accordi che questi Stati hanno sottoscritto: il problema principale è che i trattati di libero scambio, come quello che si vorrebbe concludere fra EU e USA, mettono sullo stesso piano politiche nazionali ed interessi privati delle imprese, tolgono quella sovranità statuale che si esplica attraverso l'imposizione di regole per il bene comune, anche in contrasto con l'interesse privato del singolo. Quello che è un principio fondante delle costituzioni democratiche, ovvero il limite del bene pubblico alla libertà del privato, limite che nella nostra Costituzione si esplica attraverso l'art. 41, per cui l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, viene sostituito dal principio della totale libertà dell'impresa al perseguimento del suo scopo, ovvero fare profitto, dal principio della giustezza sempre e comunque dell'agire economico, che diventa un diritto assoluto e quindi sempre lecito. Di fronte a tale diritto quasi "sacralizzato", ogni altro diritto personale o sociale deve cedere il passo, o, se proprio non è possibile, lo Stato, che per compito istituzionale difende e tutela i suoi cittadini, deve comunque risarcire l'illegittima compressione, l'illecito ed interferente contrasto fra questi diritti sociali, quasi trattati con fastidio come "minori" (come quelli alla salute, alla sicurezza, alla dignità...), ed il diritto alla piena esplicazione dell'attività economica delle imprese.

Questo totale stravolgimento dei principi democratici sociali, in nome della facilità e sicurezza degli scambi economici, è il vero veleno che trova negli ISDS lo strumento per farsi inoculare, il mezzo con cui le imprese multinazionali trovano la piena e totale vittoria contro uno Stato che si è fatto ingolosire dalle promesse di sviluppo e crescita senza capire che quello che veniva offerto non era il benessere per tutti, ma la perdita di diritti per molti.

In Europa siamo ancora in tempo ad evitare questo tranello. Facciamoci sentire e cerchiamo di informare quelli che ancora non sanno cos'è il TTIP, per non diventare sudditi delle multinazionali in un mondo alla Gibson.

venerdì 19 settembre 2014

Lo Statuto dei lavoratori al tempo di Renzi


L'art. 18 era solo l'antipasto.

Preannunciato dalle dichiarazioni rilasciate ad agosto da Renzi "l'articolo 18 è un totem ideologico, è giusto riscrivere lo Statuto dei lavoratori.", Alfano quattro giorni fa, davanti alla Direzione Nazionale del NCD, ha scoperto le carte “Noi sosteniamo fino in fondo la strada di cambiare lo Statuto dei lavoratori, dentro cui c’e’ anche l’articolo 18. Superiamo tutto lo Statuto dei lavoratori”, concetto ribadito oggi "Lo Statuto dei Lavoratori - ha ricordato - è stato approvato cinque mesi prima che io nascessi. Io sono nato nell'ottobre del 1970 e lo statuto dei lavoratori è stato approvato nel maggio del 1970... dal 1970 a oggi, è cambiato tutto: sono cambiate le relazioni industriali, il modo di produrre in Italia, la legislazione europea, è cambiato tutto in Italia e non è possibile mantenere le regole per quel mercato del lavoro che non è più quello di oggi".

Una prece per lo Statuto, quindi. Ma prima di seppellirlo facciamoci una domanda: la legge n. 300 del 20.5.1970 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (tale è il suo nome ufficiale), anche alla luce delle modifiche successive attuate, si può e si deve realmente ritenere superato? La risposta corretta è: dipende.

Lo Statuto nasce sull'onda delle lotte sindacali degli anni '60, lotte che avevano cercato di contrastare l'arbitrio totale con il quale erano gestiti negli anni '50 e primi anni '60 i rapporti fra datore di lavoro ed operai, da una parte, e di imporre e tutelare la sindacalizzazione come strumento di aggregazione per la creazione di una forza capace di veicolare le istanze dei lavoratori per condizioni di lavoro migliori e più dignitose, dall'altra. Come ci ricorda la giornalista Lucrezia dell'Arti "Al tempo dell’approvazione della legge (1970) nessuno faceva caso all’articolo 18. L’articolo più importante sembrava il 28, «Repressione della condotta antisindacale». Poi il 2 (le guardie giurate vigilino sul patrimonio aziendale e non sul lavoro operaio), il 4 (tv a circuito interno), il 5 (medici fiscali dell’azienda sostituiti dai «servizi ispettivi degli istituti previdenziali»)" (articolo qui). La CGIL all'epoca della sua promulgazione dichiarò: "Con lo Statuto di oggi i diritti individuali dei lavoratori e delle lavoratrici e la piena cittadinanza del sindacato sono garantiti anche nei luoghi di lavoro. La legge n. 300 porta la Costituzione dentro le fabbriche ed era attesa fin dal 1952 quando il terzo Congresso Nazionale della CGIL approvava una bozza di statuto presentata del segretario Giuseppe Di Vittorio: lo “Statuto dei diritti democratici dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. A proposito di questa bozza di statuto vale la pena di leggere con attenzione ed integralmente l'articolo di Giuseppe Di Vittorio, fra gli esponenti più autorevoli del sindacato italiano del secondo dopoguerra italiano, scritto nel 1952, all'indomani della sua proposta presentata al Congresso dei Sindacati chimici:

La proposta da me annunciata al recente Congresso dei Sindacati chimici – di precisare in uno Statuto i diritti democratici dei lavoratori all’interno delle aziende – ha suscitato un enorme interesse fra le masse lavoratrici d’ogni categoria. Il Congresso della Camera del Lavoro di Mantova, per esempio, ha chiesto che lo Statuto stesso venga esteso anche alle aziende agricole. E qui è bene precisare che la nostra proposta, quantunque miri sopratutto a risolvere la situazione intollerabile che si è determinata nella maggior parte delle fabbriche, si riferisce, naturalmente, a tutti i settori di lavoro, senza nessuna eccezione.

Le prime reazioni padronali alla nostra proposta sembrano, invece, per lo meno incomprensibili. «Il Globo», infatti – giornale notoriamente ispirato dagli ambienti industriali – pretende che io, avanzando la proposta dello Statuto, avrei dimenticato «troppe cose». Che cosa? Ecco: «che gli stabilimenti non sono proprietà pubblica ma ambienti privati di lavoro nei quali l’attività di tutti, dirigenti e imprenditori compresi, è vincolata e coordinata al fine produttivo da raggiungere»; che esistono i contratti di lavoro, «nei quali sono previsti i doveri e i diritti dei lavoratori nell’ambito del rapporto contrattuale»; che esistono le Commissioni interne, ecc. ecc. è giusto. Tutte le cose che ricorda «Il Globo» esistono; e nessuno lo ignora.

Il giornale degli industriali, però, dimentica un’altra cosa, che pure esiste: è la Costituzione della Repubblica, la quale garantisce a tutti i cittadini, lavoratori compresi, una serie di diritti che nessun padrone ha il potere di sopprimere o di sospendere, nei confronti di lavoratori. Non c’è e non ci può essere nessuna legge la quale stabilisca che i diritti democratici garantiti dalla Costituzione siano validi per i lavoratori soltanto fuori dall’azienda. È vero che le fabbriche sono di proprietà privata (non è qui il caso di discutere questo concetto), ma non per questo i lavoratori divengono anch’essi proprietà privata del padrone all’interno dell’azienda. Il lavoratore, anche sul luogo del lavoro, non diventa una cosa, una macchina acquistata o affittata dal padrone, e di cui questo possa disporre a proprio compiacimento.

Anche sul luogo del lavoro, l’operaio conserva intatta la sua dignità umana, con tutti i diritti acquisiti dai cittadini della Repubblica italiana. Se i datori di lavoro avessero tenuto nel dovuto conto questa realtà, chiara e irrevocabile – e agissero in conseguenza – la necessità della mia proposta non sarebbe sorta; non avrebbe dovuto sorgere.

Il fatto è, invece, che numerosi padroni si comportano nei confronti dei propri dipendenti come se la Costituzione non esistesse. Si direbbe che la parte più retriva e reazionaria del padronato (la quale non ha mai approvato la Costituzione, ma l’ha subita, a suo tempo, solo per timore del «peggio»), mentre trama per sopprimerla, l’abolisce, intanto, all’interno delle aziende.

L’opinione pubblica ignora, forse, che in numerose fabbriche s’è istaurato un regime d’intimidazione e di terrore di tipo fascista che umilia e offende i lavoratori. I padroni e i loro agenti sono giunti al punto d’impedire ai lavoratori di leggere il giornale di propria scelta e di esprimere una propria opinione ai compagni di lavoro, nelle ore di riposo, sotto pena di licenziamento in tronco. Si è giunti ad impedire ai collettori sindacali di raccogliere i contributi o distribuire le tessere sindacali, durante il pasto o prima e dopo l’orario di lavoro.

Se durante la sospensione del lavoro, l’operaio legge un giornale non gradito al padrone, o l’offre a un collega, rischia di essere licenziato. Si è osato licenziare in tronco un membro di Commissione Interna perché durante la colazione aveva fatto una comunicazione alle maestranze. Si pretende persino che la Commissione Interna sottoponga alla censura preventiva del padrone il testo delle comunicazioni da fare ai lavoratori. Peggio ancora: si è giunti all’infamia di perquisire gli operai all’entrata della fabbrica, per assicurarsi che non portino giornali o altri stampati invisi al padrone.

Tutto questo è intollerabile. E tutto questo non è fatto a caso, né per semplice cattiveria. Tutto questo è fatto per calcolo; è fatto per affermare e ribadire a ogni istante, in ogni modo, l’assolutismo padronale onde piegare il lavoratore a uno sforzo sempre più intenso, a un ritmo di lavoro sempre più infernale, alla fatica più massacrante, sotto la minaccia costante del licenziamento. E tutti sono in grado di misurare la gravità di questa minaccia, in un Paese di disoccupazione vasta e pertinente come il nostro.

È un fatto che l’instaurazione di questo assolutismo padronale nelle fabbriche è accompagnata da un aumento crescente del ritmo del lavoro. Il supersfruttamento dei lavoratori è giunto a un tale punto da determinare un aumento impressionante degli infortuni sul lavoro (anche mortali) e delle malattie professionali, come abbiamo ripetutamente documentato. Soltanto nelle aziende della Montecatini abbiamo avuto 35 morti per infortuni in un anno! Questa situazione non è tollerabile. Bisogna ripristinare i diritti democratici dei lavoratori all’interno delle aziende e porre un limite a queste forme micidiali di supersfruttamento.

Intendiamoci bene: noi non siamo contro la necessaria disciplina in ogni lavoro; ma deve trattarsi della disciplina normale, umana. Non contestiamo affatto che il lavoratore, durante le ore di lavoro, abbia lo stretto dovere di adempiere al suo compito professionale. E noi sappiamo bene che la generalità dei lavoratori concepisce l’adempimento scrupoloso del proprio dovere come primo fondamento della propria dignità professionale.

Ma fuori delle ore di lavoro durante il pasto, prima dell’inizio del lavoro e dopo la cessazione, i lavoratori sono, anche all’interno dell’azienda, liberi cittadini, in possesso di tutti i diritti garantiti agli altri cittadini, per cui hanno l’incontestabile diritto di parlare, di esprimere liberamente le loro opinioni, di distribuire le tessere della propria organizzazione, di collettare i contributi sindacali, ecc. ecc., così come hanno il diritto di farlo fuori della fabbrica. Il «vincolo contrattuale» con l’azienda – di cui parla «Il Globo» – è un vincolo di lavoro, non di coscienza. Ottenuto il lavoro dovuto dall’operaio, il padrone non deve pretendere null’altro.

Naturalmente, le minacce e gli abusi di cui sono vittime quotidianamente numerosi lavoratori, danno spesso luogo a proteste collettive, ad agitazioni, a scioperi. Se si continuasse ad andare avanti nel senso deplorato, queste agitazioni sarebbero destinate a moltiplicarsi e a generalizzarsi, dato che la situazione è giunta al punto estremo della sopportabilità. Dalle fabbriche e da altri luoghi di lavoro si leva una protesta unanime, accorata, come sorgente da un bisogno di respirare, di sentirsi liberi, anche all’interno delle aziende.

La nostra proposta tende a risolvere la questione in modo pacifico e normale, mediante l’adozione d’uno Statuto che, ribadendo i diritti imprescrittibili dei lavoratori, non dia luogo né agli abusi lamentati, né alle agitazioni che ne conseguono. E poiché si tratta d’un interesse vitale e generale di tutti i lavoratori, senza distinzioni di correnti, riteniamo perfettamente possibile un accordo con le altre organizzazioni sindacali, sia nella formulazione dello Statuto che propugniamo, sia nell’azione da svolgere per ottenerne l’adozione.

Questo era il segretario della CGIL all'epoca...

Ora è possibile chiarire la risposta data alla nostra domanda: lo Statuto dei lavoratori può ritenersi superato ed obsoleto solo ed in quanto sia ritenuta superata ed obsoleta la nostra Costituzione e la sua visione del lavoro, già esaminata quando abbiamo affrontato il tema dei minijob. Nell'ottica attuale di rivincita del liberismo economico e sociale è evidente che una legge che limita il potere del datore di lavoro di gestire all'interno della propria azienda i lavoratori ed i loro diritti come meglio gli aggrada, spostandoli, demanzionandoli, eliminando ferie e permessi o spezzettando il lavoro in orari incompatibili con una vita privata del dipendente (tutti fenomeni ben presenti a chi attualmente svolge un'attività subordinata, sia temporanea che a tempo indeterminato) è vista come un intollerabile ostacolo all'organizzazione interna, esattamente come lo vedevano allora i datori di lavoro degli anni 50/60. Ciò non toglie e non deve far dimenticare che, fino a prova contraria o fino a che non sarà smantellata nei suoi principi fondanti, la Costituzione e la sua previsione di un lavoro dignitoso e dignitosamente pagato, che permetta l'esplicazione della personalità del lavoratore, sia dentro che fuori dall'ambiente di lavoro, e la sua partecipazione alla vita sociale, economica e politica della Nazione, prevale e deve prevalere su ogni tentativo di trasformare il lavoratore in una "merce lavoro" liberamente prezzabile ed utilizzabile.

Sembra di oggi il monito che lanciò Donat Cattin alla Camera dei Deputati il 14.5.70: "La più perfetta Costituzione ha valore nella misura in cui vi sia un costume civile democratico e in cui vi siano forze capaci di dare ad essa concreta attuazione in tutti i suoi contenuti democratici. Quando invece si modificano i rapporti di forza, le tendenze e il costume democratico, anche la più perfetta Costituzione può finire col rimanere svuotata e inapplicata."

Diversamente di quel che pensa Alfano, quindi, lo Statuto dei lavoratori è vivo e deve rimanere tale, quanto più si fanno pressanti, in nome dell'emergenza occupazionale ed economica, le spinte a smantellare i diritti acquisiti, perché "non ce li possiamo più permettere", in quanto espressione ed applicazione nell'ambiente di lavoro delle norme costituzionali fondamentali. D'altronde, come ha dimostrato nel suo articolo "Stop structural reforms, start public investments" De Grauwe, la favola che la colpa del mancato recupero economico post crisi sia da addebitare alla rigidità strutturale dei Paesi colpiti (e quindi bisogna intervenire sul mercato del lavoro, flessibilizzandolo, permettendo l'espulsione libera del lavoratore, ecc.) non regge all'esame dei dati ed è quindi solo una scusa per fare le riforme che vuole la politica legata alla finanza ed un certo tipo di imprenditoria. Se ci liberassimo da ricette economiche errate e controproducenti non ci sarebbe alcun bisogno di colpire diritti e welfare dei cittadini.

Ma questo è esattamente il punto...

domenica 7 settembre 2014

Minijob e Costituzione



Si torna a parlare di minijob. Se ricordate, ne abbiamo accennato quando abbiamo visto le ragioni della concorrenzialità della Germania dopo il 2002 e, se ne volete un consuntivo da parte di chi li ha applicati, questo articolo su Voci dalla Germania ne mostra luci ed ombre. Da ultimo l'ottimo blog Kappa Di Picche ha esaminato come funzionano.

Quello che a me interessa approfondire è il rapporto fra questo modello di lavoro e i concetto di lavoro che vige nella nostra Costituzione, per vedere se i sistemi sono compatibili. Intanto poniamoci una domanda: tutti sappiamo che l'art. 1 definisce l'Italia come una Nazione fondata sul lavoro, ma, in concreto, cosa significa questo essere fondati sul lavoro?

L'art. 1 è la norma che da, non solo una definizione del nostro Paese, ma diciamo la cornice entro la quale esso si definisce e caratterizza; l'Italia come Nazione, ovvero come una comunità che si riconosce in un sistema sociale ed in un territorio, è tale in quanto è una Repubblica ed è retta da un sistema democratico ove il popolo è sovrano, quindi si autodetermina nei limiti e con le forme previste dalla Costituzione. Se mancasse uno di questi elementi mancherebbe la Nazione stessa. Fate attenzione: quanto detto basterebbe già a definire uno Stato, vi sono tutti gli elementi caratterizzanti, ma la norma va oltre, definisce anche il principio fondante di questa comunità e, fra tutti i principi (libertà, uguaglianza, giustizia, pace, ecc.) indica il lavoro, facendolo diventare così un ulteriore elemento indispensabile alla definizione di Italia come Nazione.

Questo non è di poco conto: siccome il lavoro è un espressione della personalità dell'individuo, la nostra Costituzione ci dice che l'Italia considera questa espressione come la più alta in assoluto. Il lavoro è quindi la più elevata e nobile espressione della persona, con il lavoro l'uomo afferma la sua dignità di cittadino e quindi crea insieme agli altri la Nazione che si chiama Italia. La nostra Costituzione conseguentemente non ama gli sfaticati, quelli che possono, ma non lavorano: il lavoro è un dovere, oltre che un diritto, ce lo dice l'art. 4, perché appunto la crescita della comunità, la sua prosperità economica e morale deriva dall'apporto lavorativo, ciascuno secondo le sue capacità, del singolo individuo, lavoro che può essere fisico o mentale, materiale o spirituale o artistico, ma che deve concorrere al progresso della società.

Cosa comportano queste affermazioni? Evidentemente che il lavoro è un valore che deve essere salvaguardato, che deve avere dignità e che rientra fra i compiti dello Stato garantirlo e far si che sia effettivo, in quanto diritto supremo del cittadino. Come vedete dalla collocazione del lavoro nell'art 1 possiamo già dedurre quello che sarà poi effettivamente esplicitato negli artt. 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39 e 46 della Costituzione: se andate a leggerli (tutti dovrebbero leggere e rileggere la nostra Carta, così poco conosciuta...) vi troverete quanto abbiamo finora detto ed altre necessarie conseguenze, come la tutela previdenziale, sindacale ed il diritto a partecipare alla gestione delle aziende.

Uno di questi articoli, il 36, merita un'attenzione particolare. Vediamo cosa dice:

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

La norma è chiara e, come detto, è l'esplicazione del principio della concezione "alta" del lavoro: la retribuzione, pur parametrata all'attività svolta, deve in ogni caso permettere al lavoratore di non essere schiavo del bisogno (questo è il senso del concetto di libertà) e di esistere dignitosamente, che è cosa ben diversa dal mero sopravvivere.

In questo quadro quindi come si pongono e soprattutto che compatibilità hanno i minijob? Vediamo qualche dato, tratto da uno studio spagnolo:

Fonte http://blogs.publico.es

I minijob come si vede sono massicciamente utilizzati in alcuni settori dei servizi e dei lavori più semplici, a bassa specializzazione: il dato non irrisorio di occupati nell'industria di trasformazione (596.769, dato a luglio 2013) conferma quel dumping salariale che è alla base del boom delle esportazioni che ha fondato il "miracolo" economico tedesco e che è stato messo in luce da un'inchiesta del settimanale Die Zeit, di cui trovate la traduzione qui e qui. Il dato più significativo è però quello della terza tabella relativa alla durata media dei contratti minijob, contratti che ricordo nascono con l'intento di fornire un'attività lavorativa temporanea a studenti, casalinghe o altri soggetti che non vogliono un'attività a tempo pieno, ma un aiuto economico per integrare i loro redditi: quasi il 12% dei minijobbers impiegati nel settore imprenditoriale (esclusi quindi colf e lavoratori comunque domestici) hanno un contratto che dura da almeno sette anni e complessivamente sono il 32% i lavoratori che da almeno quattro anni lavorano con questo tipo di contratto.

Secondo Francisco Trillo, professore di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale all’Università di Castilla-La Mancha, più di 4,5 mln. di donne lavorano con contratti del genere e di queste più di 3 mln. non hanno altra fonte di reddito: inoltre sempre le donne sono impiegate in una percentuale tra il 70 e l'80% nella fascia di lavori di bassissima qualità.

Infine riguardo alla previdenza, stando a un rapporto del Ministero del Lavoro tedesco, le contribuzioni per gli impiegati dei minijob daranno loro diritto solo a 3,11 euro di pensione al mese per ogni anno di lavoro: calcolando un lavoratore che non avesse altra fonte di reddito per 37 anni lavorativi alla fine si ritroverebbe con una pensione mensile di 115,7 euro!

Se quindi consideriamo come in pratica sono stati applicati in Germania non possiamo che rispondere alla domanda che ci siamo posti in questi termini: i minijob sono in insanabile contrasto con il dettato costituzionale. Essi sono l'espressione coerente del principio liberista della perfetta flessibilità del salario in basso ed il loro uso è coerente con l'idea del lavoro come merce, antitetico alla visione "keynesiana" del lavoro nella Carta.

Il primo articolo violato è evidentemente proprio l'art. 36: una retribuzione media di 450 euro per una attività lavorativa che nella pratica viene utilizzata per sostituire un contratto regolare (dall'introduzione dei minijob sono stati eliminati 340.000 posti di lavoro stabili), pur con gli aiuti statali a sostegno, non può essere considerata una retribuzione dignitosa; conseguentemente all'impossibilità di un tenore di vita, se non di mero sostentamento, viene violata anche la norma dell'art. 29 e dell'art. 31 che prevedono il dovere dello Stato di garantire ed agevolare la formazione della famiglia, intesa come nucleo originale sociale.

Altro articolo in contrasto è l'art. 38 che garantisce la previdenza, visto che alcuni minijob, quelli più bassi, non prevedono alcun tipo di tutela per malattia, ed il diritto alla pensione, che, come abbiamo visto, è praticamente inesistente.

Anche l'art. 37 che tutela il lavoro femminile e con esso il diritto della lavoratrice alla propria maternità, è incompatibile con l'applicazione di questi contratti, che non prevedono la maternità e soprattutto che relegano le donne ad un'attività lavorativa di bassissima qualità, creando dei veri e propri "ghetti" mansionali, in dispregio del principio sancito della parità di trattamento con l'uomo.

Perseguire quindi una "piena occupazione" attraverso il minijob è non solo un'ipocrisia sociale, poiché si fa finta di risolvere un problema occupazionale gonfiando a dismisura la precarietà, ma e soprattutto una chiara violazione del principio costituzionalmente garantito della dignità del lavoro, come mezzo supremo di esplicazione dell'uomo e come strumento per godere pienamente di tutti gli altri diritti, ovvero quella libertà di partecipare alla vita sociale, politica, culturale e d economica del paese, sancito dall'art. 3.

Il nostro Governo ed il nostro Parlamento dovranno valutare bene quindi in che misura e con quale grado di tutele dovranno eventualmente essere integrati nel nostro ordinamento: il rischio di una pronuncia di incostituzionalità che travolga tutto il sistema, soprattutto se si dovesse prendere acriticamente il "modello" tedesco, non può essere ignorato, neppure in nome della produttività.

mercoledì 13 agosto 2014

Chi ha paura dell'art. 18? Parte seconda.



Allora, le domande con cui ci siamo lasciati erano: è l'art. 18 Statuto dei lavoratori la zeppa che impedisce al meccanismo produttivo di funzionare? A chi da realmente fastidio l'art. 18?

Rispondere alla prima domanda parrebbe intuitivo se si è letta la prima parte: una norma che tutela pienamente il posto di lavoro (perché solo la reintegra lo tutela pienamente, è bene averlo ben chiaro in testa, specie in tempi in cui non è facile trovare un altro impiego) esclusivamente per i licenziamenti palesemente discriminatori (sì, si applica anche ai licenziamenti nei quali la causa addotta è totalmente inesistente o per la quale il CCNL non prevede il licenziamento, ma fidatevi, non esistono casi del genere in pratica...), quindi penalizza solo l'arbitrio puro del datore di lavoro, non può in alcun modo essere considerato un ostacolo alle assunzioni o in generale all'attività produttiva. Chiunque dica il contrario, o non sa di cosa parla (vero Alfano?), o è rimasto alla formulazione originaria dell'art. 18, oltretutto nell'interpretazione anni '70/'80 data dalla giurisprudenza. E allora perché salta fuori adesso il dibattito su questo articolo?

La ragione a mio avviso è duplice.

La prima è che la politica italiana si dibatte negli ultimi anni nella difficoltà di conciliare i vincoli fiscali imposti dall'Europa con la necessità di stimolare la crescita; l'appoggio dato a Monti da parte della quasi totalità della destra e della sinistra al momento del suo insediamento si spiega con la genuina speranza che egli potesse realmente mettere mano nella nostra disastrata economia in crisi e risanare il bilancio statale, ponendo le basi per una crescita del Paese, confidando nelle sue ricette, dure ma necessarie. Con Monti però si è implementato ancor di più un pensiero economico liberista che, si può dire schematicamente, pensa ed agisce solo dal lato dell'offerta, per il quale la competitività perduta è causata dal nanismo delle imprese e dal conseguente mancato o insufficiente investimento in ricerca ed innovazione, dalla tassazione eccessiva sul lavoro e la produzione, oltre che dalla rigidità del mercato del lavoro, in entrata ed in uscita e dal suo costo. Lo Stato nulla può fare, ed anzi deve intervenire il meno possibile attivamente, concentrandosi sul risanamento dei propri conti, attraverso tagli di spesa e temporanei aumenti di tasse, che dovrebbero portare in un secondo tempo a risparmi di spesa per interessi e quindi a meno tasse e sviluppo: la c.d. "austerità espansiva".

Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Ormai però il mantra "più flessibilità" è entrato nell'immaginario sociale e politico e, dato che la flessibilizzazione in entrata ormai consolidata non ha portato ai risultati sperati (come abbiamo visto appena la crisi si è fatta sentire la disoccupazione, soprattutto giovanile, si è impennata, in barba ai contratti di apprendistato, a tempo o a progetto) adesso ci si rivolge a quella in uscita, scaricando sulla supposta rigidità a licenziare la colpa delle mancate assunzioni. Questo per chi è in buona fede.

L'altra ragione è più sottile ed implica una consapevolezza unita al perseguimento di uno scopo preciso: la flessibilità estrema in uscita non interessa il nostro sistema produttivo, fatto in stragrande maggioranza da piccole e medie imprese, ma importa e molto alle grandi imprese e multinazionali estere, che intendono investire in Italia. Vediamo perché.

Le PMI sono caratterizzate dall'utilizzo di un numero limitato di lavoratori: ecco la situazione nel 2012


Oltre il 50% delle imprese italiane ha un numero di dipendenti fra 1 e 49 ed il 71% è classificabile come PMI secondo i parametri europei, che prevedono un limite di 249 addetti.

La caratteristica dei lavoratori delle PMI è che essi sono un vero valore aggiunto, trattandosi in grande maggioranza di c.d. skilled workers, ovvero lavoratori specializzati che sono stati formati all'interno dell'azienda, spesso acquisendo il know how produttivo che la caratterizza, molte volte considerabili quasi degli artigiani per la loro maestria. Questi lavoratori sono un patrimonio per l'imprenditore, che ha speso anni di tempo e fatica per plasmarli e che pertanto non ha alcun interesse a mandar via o sostituire, a meno che non ne sia costretto. Alla PMI pertanto non interessa affatto l'art. 18, neanche quando esso tutelava contro il licenziamento motivato astrattamente da ragioni meramente economiche. L'operaio di una piccola impresa è parte di una "famiglia produttiva" e spesso lo stesso datore di lavoro ne condivide gli orari e la fatica, ne conosce vita e problemi e preferisce dar fondo a tutte le sue risorse economiche piuttosto che mettere sulla strada i propri dipendenti e se non riesce, come purtroppo è successo e succede, si sente talmente in colpa che può arrivare a gesti estremi di disperazione.

A rigore, neanche la flessibilità in entrata interessa il piccolo/medio imprenditore: quando un lavoratore ha acquisito le conoscenze e l'esperienza produttiva il datore di lavoro ha tutto l'interesse a trattenerlo, sia perché c'è voluto, come detto, tempo e fatica per renderlo pienamente produttivo e se fosse a termine si perderebbe quella produttività, sia perché, avendo acquisito i "segreti produttivi" che caratterizzano spesso il successo di un'azienda, lasciarlo andar via significherebbe rischiare che tali segreti siano utilizzati in proprio o peggio acquisiti da un concorrente.

Neanche l'idea che l'art. 18 impedisca alle PMI di crescere, per paura di superare il limite di applicazione della norma, che ricordiamolo è di 15 dipendenti, ha alcuna base concreta: ecco due grafici tratti da uno studio del sito lavoce.info, con dati fino al 1998, ma che si possono considerare tutt'ora attendibili, estremamente illuminanti:

Fonte: La Voce 2012

Fonte La Voce 2012
Il primo mostra la distribuzione delle imprese secondo il numero degli addetti, il secondo la propensione a crescere delle imprese, man mano che raggiungono un certo numero di dipendenti.

Come nota il sito economico nell'articolo che correda lo studio, se l'art. 18 fosse un deterrente a crescere vi sarebbe un ammasso di imprese che si situano poco sotto il tasso soglia di 15 dipendenti e si avrebbe una forte riluttanza a crescere: nel primo grafico la distribuzione a decrescere appare invece omogenea, senza scalini particolari, mentre nel secondo grafico uno scalino c'è, ma è piuttosto irrisorio (la propensione passa dal 35% al 34%), ed è influenzato anche dal fatto che è lo stesso limite dimensionale sopra il quale scatta l'obbligo di assunzione di un disabile.

Assodato che l'art. 18 ha un'influenza pressoché nulla sulle decisioni strategiche delle PMI e che l'interesse di queste a licenziare liberamente i propri dipendenti è estremamente basso, vediamo chi può invece averne maggior interesse, ovvero la grande impresa. Questa è caratterizzata dall'utilizzo in maggioranza di lavoratori "no skilled", in quanto inseriti in processi produttivi standardizzati nel quale l'operaio cura un limitato settore e viene impiegato per mansioni ripetitive o comunque di difficoltà relativa. Anche nei settori di servizi e distribuzione il dipendente è chiamato semplicemente ad imparare pochi concetti: l'utilizzo di certi tasti o procedure del software in uso nell'ambito dei servizi (banche, assicurazioni, servizi postali) o di semplici operazioni di collocamento e controllo merce (supermercati ed altri punti vendita "fai da te"). Nessuno di questi lavoratori acquisisce particolari competenze e know how aziendali, niente che un breve tirocinio non possa riformare in capo ad un nuovo assunto.

In questo tipo di impresa però la possibilità di ristrutturare, chiudere e spostare interi complessi è fondamentale per rispondere a crisi e difficoltà economiche locali, oltre a permettere un controllo maggiore sulla propria forza lavoro, tenuta costantemente sotto pressione dal rischio di perdere il posto di lavoro e quindi, come diceva Kalecki, "tenuta in riga". Una norma quindi, per quanto depotenziata, che astrattamente può inceppare questo meccanismo, anche solo per l'incertezza dell'esito di una causa e per la lunghezza di essa (così si spiega l'interesse espresso più volte dalle società estere di avere una giustizia più rapida per investire maggiormente nel nostro Paese, anelito del tutto condivisibile, ma che, provenendo da multinazionali, mi suona sempre un po' sinistro...) è un ostacolo intollerabile e va quindi rimosso. Siccome in questo momento, per le ragioni che ben sappiamo, l'Italia è un paese in svendita e si avvia ad essere semplicemente un luogo dove avvengono le trasformazioni di materie prime e le lavorazioni intermedie, a beneficio delle produzioni estere, che stanno acquisendo buona parte del nostro tessuto produttivo, con il plauso di certa stampa ed una certa preoccupazione di altra, ecco che il dibattito su quello che rimane dell'art. 18 si fa di nuovo attuale.

Così ha trovato risposta anche il nostro secondo quesito e forse adesso vediamo con più chiarezza il quadro di insieme.

Se volete invitare Alfano o Sacconi o, perché no, Renzi a dare un occhiata a questo post, prima di lanciarsi in battaglie che hanno impatto zero sull'economia italiana, almeno finché rimane tale, avrete tutta la mia sincera gratitudine. Ma che accettino l'invito ci conto poco.


lunedì 11 agosto 2014

Chi ha paura dell'art. 18? Parte prima.



L'intervista rilasciata a La Repubblica dal Segretario del NCD Angelino Alfano è riassunta dal suo occhiello "L'articolo 18 va abolito entro la fine di agosto, è solo un totem anni '70, servono atti straordinari".
Nel corpo dell'intervista, al giornalista che insisteva a domandargli se l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori fosse davvero l'ostacolo alle assunzioni ed alla crescita, Alfano risponde in questi termini: se convinciamo le imprese che un'assunzione non è un matrimonio a vita, queste si sentiranno più libere di assumere. Questo attacco fa il paio e va anche oltre la previsione contenuta nel Job Act di Renzi di ritenere inapplicabile per i primi tre anni di assunzione la norma in questione.

Ora, non so dove viva e cosa percepisca del mondo del lavoro Alfano, ma che un'assunzione non sia più (ammesso che lo sia mai stato) un matrimonio a vita, lo sanno benissimo i giovani che cercano lavoro e che si vedono offrire contratti a progetto, a scopo, a tempo determinato in prova o apprendistato e tutta quella miriade di contratti che la legge c.d. Biagi ed altre prima di lui, hanno studiato per rendere flessibile l'entrata nel mondo del lavoro.

Se volete vedere graficamente qual'è la situazione italiana rispetto ai principali partners europei riguardo alla flessibilità, ecco un grafico esplicativo:

Fonte: goofynomics

Sulle ordinate è rappresentata la scala della rigidità di protezione del lavoro con un indice che va da 4 (massima protezione) a 0 (protezione nulla): come si può vedere l'Italia partiva da una protezione molto elevata del posto di lavoro negli anni '80, grazie allo Statuto degli anni '70 e le leggi sul licenziamento individuale e collettivo; nel 1997, grazie alla c.d. legge Treu, conosciuta anche come "pacchetto Treu" che istituiva l'apprendistato, il lavoro interinale, il part-time ecc., la protezione diminuisce. Nel 1999 con la legge c.d. Bassanini, che rende più flessibile il lavoro dei dipendenti pubblici la protezione diminuisce ulteriormente ed arriva al livello attuale con la legge c.d. Biagi. Il risultato è che siamo diventati il Paese con il lavoro più flessibile e variegato. E' servito a migliorare l'occupazione, specialmente giovanile?


Il risultato è interlocutorio: se è vero che la disoccupazione totale dopo le prime riforme diminuisce ed il trend è costante fino all'inizio della recessione, è pur vero che la disoccupazione giovanile, dopo la legge Biagi, sembra piuttosto, almeno nei primi tempi aumentare, mentre la fascia di età più elevata sembra risentire meno dell'introduzione dei nuovi contratti, cosa comprensibile, visto che a loro generalmente non vengono applicati. Quello che appare chiaro è però un dato: con la crisi, nonostante l'ampia flessibilizzazione del mercato del lavoro, la disoccupazione, soprattutto giovanile, aumenta enormemente, ovvero le riforme del lavoro, soprattutto in entrata, non hanno "protetto" i lavoratori, né hanno indotto le imprese ad assumere. 

Alfano ci dice che questa riluttanza ad assumere sarebbe colpa della vigenza dell'art. 18 L. 300/70, dimenticandosi però che nel 2012 esso è stato pesantemente riformato: per capire come è stato riformato basta mettere a confronto i testi ante e post riforma:

Articolo 18 L. 20/05/1970 n. 300

(VECCHIO TESTO)

"Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale (1) (2).
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva."

Il nuovo testo ve lo evidenzio graficamente, così potrete apprezzarne la fattura...

NUOVO ARTICOLO 18
(modif. da art. 1 L. 92/2012)

Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo 
    
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; 
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:  

«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace  per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della  legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di  dodici  mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a  tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento  intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il  licenziamento è stato intimato  in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.
Può altresì applicare la  predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra  il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti  nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni  discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le  relative  tutele previste dal presente articolo.

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più' di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o  non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più  di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di  lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e  in  linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali  di  cui  all'ottavo comma non incide su  norme  o  istituti  che  prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il  rapporto  di  lavoro  si  intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo»;

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio i merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, il pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore».

Se l'avete letto tutto siete degli stoici...

Ora una cosa salta all'occhio a qualsiasi profano: mentre il vecchio testo è di una lunghezza adeguata alla previsione normativa e risulta di lettura comprensibile, il nuovo testo è inutilmente lungo, pieno di rimandi non necessari, incomprensibile ed indigesto. Se lo si è voluto così la ragione c'è: un testo oscuro e tortuoso è spesso fonte di maggiore incertezza interpretativa che si traduce in incertezza nell'esito di un giudizio e spesso sconsiglia il lavoratore dall'intraprendere un'azione legale. Non solo, il dilungarsi in ipotesi di tutela per violazione di diritti che Barra Caracciolo chiamerebbe "cosmetici" (parità nel matrimonio, paternità, maternità) cerca di nascondere il grave depotenziamento della tutela generale, ovvero il fatto che il licenziamento considerato lesivo e meritevole della tutela della reintegra (e non sempre) è esclusivamente il licenziamento discriminatorio, ovvero effettuato per ragioni di credo politico o fede religiosa, a causa dell'appartenenza ad un sindacato a della partecipazione a scioperi ed altre attività sindacali, motivato dal sesso, dall'età, dall'appartenenza etnica o dall'orientamento sessuale del lavoratore. Tutti gli altri licenziamenti, se il giudice li considera carenti nella loro giustificazione, danno al massimo diritto ad un risarcimento, commisurato ad alcune mensilità, ovvero il datore di lavoro, pagando, può licenziare qualsiasi lavoratore anche arbitrariamente. Ci sarebbe molto da dire su quest'articolo, riguardo all'onere della prova, soprattutto riguardo al licenziamento per ragioni economiche, ma non è questa la sede.

Si può dire che questo articolo è la zeppa che impedisce all'ingranaggio produttivo italiano di funzionare e creare posti di lavoro? A chi da realmente fastidio l'art. 18? La risposta articolata al prossimo post.

mercoledì 9 luglio 2014

La colpa e la redenzione: l'ERF


Questo non è il titolo del solito sceneggiato di Canale 5 con Gabriel Garko, ma l'estrema conseguenza della follia economico-ideologica della UEM. Secondo i burocrati dell'Unione Europea siamo dei peccatori, ostinati nel perseverare nella colpa, e l'unica maniera per salvare le nostre anime (solo le anime, perché i corpi, come insegnava la Santa l'Inquisizione, sono dei meri involucri sacrificabili: chiedere alla Grecia per delucidazioni...) è sottometterci a dei sacrifici purificatori, per ottenere la redenzione, ed il mezzo è l'ERF,  European Redemption Fund.; in effetti il termine inglese "redemption" ha il significato anche di rimborso o riscatto, ma l'uso di "redemption" piuttosto che dei più normali "refund" "reimbursement" o "release" la dice lunga sul valore quasi mistico che l'economia ha assunto. Non dimentichiamoci che in tedesco (e sappiamo quanto la Germania influenzi la UE) "debito" e "colpa" usano lo stesso termine: schuld...

Cos'è l'ERF? Molto sinteticamente si tratta di una "bad company", un Fondo in cui vengono convogliati tutti i debiti pubblici dei Paesi membri dell'Eurozona, per la quota che eccede la soglia del 60% di rapporto debito/PIL, come stabilito dal fiscal compact. Ad esempio se uno Stato ha un rapporto D/PIL del 103% dovrà conferire in questo contenitore il 43% del suo debito misurato sul PIL. Convogliati tutti i debiti in capo alla bad company, secondo un procedimento di "roll in", ovvero di conferimento graduale del debito in rinnovo, che dovrebbe trovare il suo culmine dopo sei anni, questa emetterà man mano dei bond per acquisire la liquidità necessaria al rifinanziamento del debito in scadenza e questi bond saranno garantiti da vincoli di beni reali in garanzia che ciascun Stato sarà obbligato a fornire, in una misura fino al 20% del debito conferito. Nel frattempo ogni Paese dovrà ridurre di un ventesimo il proprio debito gestito dal Fondo, oltre a coprire gli interessi sul rifinanziamento. In pratica si tratta di un mega-mutuo che il Fondo contrae con gli investitori per conto dei singoli Paesi, i quali si impegnano a coprire e chiudere la bad company in un tempo stimato di 25 anni, ovvero poco più del tempo concesso dal fiscal compact per ridurre il debito pubblico ad ogni aderente all'Unione Monetaria. Come si può intuire la "rata del mutuo" per ogni Paese è diversa, a seconda dell'entità del debito pubblico convogliato nel Fondo. Il vantaggio di finanziarsi attraverso il Redemption Fund è quello di scontare tassi di interesse più bassi di quello che i singoli Paesi normalmente otterrebbero dal mercato, avendo queste emissioni di obbligazioni la tripla A, trattandosi di obbligazioni di un soggetto sovranazionale.

Cosa succede se uno Stato non riesce a ridurre il proprio debito della percentuale annuale prevista? Innanzitutto viene sospeso dall'utilizzo del finanziamento tramite bond, poi possono essere applicate delle misure fiscali straordinarie, preventivamente accettate dai Paesi aderenti, atte a recuperare quanto necessario ed infine possono essere utilizzate le garanzie reali prestate, con la vendita od acquisizione degli asset conferiti, al fine di reperire la liquidità mancante. Ma quali sono questi asset? Ecco l'elenco, nell'ordine: 
- asset patrimoniali nazionali (esempio per l'Italia, aziende come Finmeccanica, Eni, Enel),
- riserve auree,
- riserve valutarie,
- gettito fiscale.

Ora questo accanimento sul debito pubblico da abbattere a tutti i costi non può che essere definito furore ideologico, dato che, come sappiamo benissimo, il debito pubblico non è mai stato la causa della crisi, ma eventualmente, un suo effetto e, soprattutto, in Italia non vi è mai stato fino a qualche anno fa un problema di sostenibilità del debito: riporto il grafico esplicativo dello studio effettuato per la Commissione Europea nel 2011:


L'unico Paese fuori dall'area tratteggiata di insostenibilità è l'Italia (ah, sì, c'è anche la Lettonia...) e questo è uno studio pubblicato dalla Commissione Europea, quindi perfettamente a conoscenza dei nostri economisti, Monti in testa. Dico Monti non a caso, perché nel settembre 2012, proprio l'allora Presidente del Consiglio ha firmato per l'Italia l'attuazione dell'ERF, che è stato già approvato dal Parlamento Europeo. Al Parlamento italiano non resterà che ratificare l'accordo quando sarà stato messo a punto il meccanismo.

Perchè mi concentro sul'Italia, se questo è un fondo a cui parteciperanno tutti gli stati dell'Eurozona che non sono "aiutati" dall'EFSF (quindi non la Grecia e Cipro) e che tutti quindi utilizzeranno per ridurre il debito? Beh, innanzitutto perché da italiano mi interessa quello che accadrà al mio Paese, ma soprattutto perché, leggendo le previsioni di conferimento e le ipotizzate condizioni perché il rientro dal debito sia ottenibile, mi è venuto il sinistro sospetto che questo strumento sia stato tarato per noi. E non per il nostro bene.

Per poter rispettare il piano di rientro infatti dovremmo ottenere ogni anno un avanzo primario corrente stimato intorno al 4,2%, mentre attualmente viaggiamo intorno al 2,2%, quindi dovremmo migliorare l'avanzo primario del 2%, il che significa ulteriori tagli o tasse, visto che di crescita non se ne parla (il PIL nel 2013 è calato dello 0,4%, dati ISTAT). Non rispettando questa tabella di marcia automaticamente si applicherebbero le sanzioni sopra previste, quindi manovre fiscali eterodirette straordinarie (stile Grecia per intendersi, dove le leggi fiscali le scrivono ormai direttamente in inglese...) e vendita degli asset conferiti in garanzia, per arrivare all'acquisizione ed utilizzo della quota di fiscalità vincolata. Praticamente, essendo i maggiori conferenti di debito (attualmente stimabile in circa 1170 mld. da convogliare nel Fondo), e già sapendo di non poter reggere al ritmo di rientro imposto dal fiscal compact, la nostra partecipazione servirebbe semplicemente a costringerci a quelle manovre (patrimoniali, haircut conti bancari, ecc.) che gli Stati creditori, Germania in testa, ci hanno sempre amorevolmente consigliato e che finora abbiamo saggiamente evitato, facendoci avvitare ancor più in una spirale di recessione, aumento del debito, tagli, e così via fino alla distruzione (cessione) del nostro patrimonio economico e produttivo. E naturalmente non ci salverebbe più una uscita dalla moneta unica e dai suoi vincoli: l'emissione dei bond dell'ERF infatti, che sostituirebbero il rinnovo dei titoli di debito nazionali, a medio-lungo termine, sarebbe regolata da legge non italiana (presumibilmente inglese), per cui non si applicherebbe a quel debito la lex monetae, ovvero la possibilità di conversione in nuova valuta al tasso di cambio, come abbiamo visto qui.

Ma anche senza considerare questo rischio, e valutando oggettivamente il meccanismo di funzionamento, molti dubbi rimangono: ad esempio che questo ERF crei un pesante vincolo agli Stati partecipanti, con un'ulteriore rilevante cessione di sovranità fiscale (basti pensare alle manovre straordinarie che possono essere unilateralmente ordinate da coloro che vigileranno sull'applicazione della riduzione del debito) e reale (spossessamento di fatto di beni pubblici con possibilità di vendita forzosa) e forti rischi di democraticità lo dicono non i suoi detrattori, quei pochi che sanno della sua esistenza, ma gli stessi membri della commissione di studio che lo ha pensato e proposto: il German Council of Economic Experts, formato dai Prof. Dr. Dr. h.c. mult Wolfgang Franz, Prof. Dr. Peter Bofinger, Prof. Dr. Lars P. Feld, Prof. Dr. Christoph M. Schmidt, Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro, conosciuti anche come "i 5 saggi". Prima che ve ne usciate con "ecco, i soliti tedeschi maniaci dell'austerità e dell'abbattimento del debito ad ogni costo" vi devo avvertire che l'idea non era del tutto nuova: nell'ottobre 2011 con il titolo "L’Europa e la crisi dei debiti sovrani. Una proposta" un altro economista aveva proposto un meccanismo molto simile: Vincenzo Visco. Per il finanziamento dei bond il nostro ex Ministro delle Finanze aveva ipotizzato inizialmente una tassa sulle transazioni finanziarie, ma in caso di difficoltà di applicazione di essa aveva previsto "il finanziamento del servizio degli eurobonds a carico dei singoli Stati in proporzione al debito conferito nel Fondo mediante un esplicito ear-marking (destinazione prioritaria) delle loro entrate di bilancio al servizio del debito comune". I nostri governanti: sempre così in sintonia col pensiero tedesco...

Ecco alcuni passaggi delle conclusioni fornite dal GCEE nel loro studio del 2012:

The DRF/P (ovvero l'ERF) implies a significant transfer of sovereignty during the lifetime of the DRF/P (i.e. depending on the scheme 10 to 25 years), mainly through binding consolidation agreements and associated control powers.
...
To make a joint and several liability viable for highly rated countries the original proposal suggested that collateral to secure service of up to 20% of the transferred debt should be posted. This would however face legal and economic hurdles... Earmarking tax revenues for servicing the debt might also be considered, but this avenue may also raise legal problems (equal treatment; constitutional problems) and the scope for earmarking tax revenues appears modest in the case of some Member States.
...
Introducing a scheme of joint issuance of debt would inevitably pose new challenges for ensuring democratic legitimacy and accountability.
...
Even if legally possible, setting up a scheme of joint issuance of debt through a purely intergovernmental construction would present serious shortcomings and problems in terms of efficiency, democratic legitimacy and accountability. (le conclusioni integrali con lo schema di funzionamento le trovate qui, mentre i dati  e le tabelle aggiornati al 2012 e quindi non più attuali in valore assoluto, ma validi percentualmente sono qui).

Come si può vedere i proponenti, pur trovando auspicabile e positiva l'attuazione di questo fondo e del patto relativo, non nascondono che l'ERF sia un grande sacrificio, sia in termini di cessione di sovranità, che in termini meramente economici, né sottovalutano eventuali problemi, che considerano delle "sfide", riguardo la legittimità democratica e costituzionale di tutto l'impianto, specie se si andasse a toccare il prelievo fiscale, legittimità costituzionale che a mio parere, come per quasi tutte le costruzioni europee, manca infatti totalmente al progetto.

La nostra Carta, come è stato ribadito più volte, permette limitazioni alla sovranità solo ed esclusivamente quando siano "necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" (art. 11) e mai per semplici scopi economici o a favore di organismi che perseguano scopi diversi da quelli previsti dalla norma. Una limitazione come quella prevista nel fiscal compact e che l'ERF dovrebbe semplicemente garantire ed agevolare, costringerebbe inoltre lo Stato italiano a dei sacrifici economici, i quali, anche se fossero fruttuosi (cosa di cui dubito fortemente...) porterebbero ad una riduzione della spesa pubblica che non permetterebbe all'Amministrazione il perseguimento dei suoi imprescindibili compiti di tutela e sviluppo di cui all'art. 3 comma II, ed esplicitati in numerose norme (artt.4, 9, 31, 32, 34, 38 solo per citarne alcune).

L'ERF è figlio dell'ideologia liberista espressa in tutte le sue azioni dall'Unione Europea, preoccupata solo del rigore dei conti e della stabilità dei prezzi, e come tale è antitetica alla costruzione democratica delle Nazioni europee, in primis dell'Italia. E' bene che questo concetto sia e rimanga sempre ben chiaro, perché deve essere la nostra guida per valutare ogni modifica che ci viene proposta all'assetto economico-istituzionale.

Ho detto che l'ERF è stato però già accettato dai nostri governanti e che manca solo la ratifica: sembra quindi che sia l'ennesima trappola in cui ci siamo (ci hanno i nostri politici, ma visto che li abbiamo scelti noi...) cacciati, ma forse potrà salvarci un aiuto inaspettato: quello della Germania, o meglio, la tirchieria un po' ottusa della sua classe dirigente.

Secondo i calcoli della GCEE infatti, la Germania, insieme all'Olanda, è il Paese che vedrebbe peggiorare il tasso di interesse con cui andrebbe a finanziarsi, aumentando dell'1% il costo del finanziamento: questo evidentemente non piace agli industriali, che già hanno dovuto inghiottire il rospo del salario minimo garantito, ed è difficile da far digerire ai contribuenti tedeschi ai quali è stata sempre raccontata dai suoi politici al potere la favola dei Paesi PIIGS spendaccioni e cicale con i soldi delle formiche del nord. Siccome ogni limitazione del diritto interno deve passare al vaglio del Parlamento e della Corte Costituzionale tedesca, ci sono buone possibilità che sia proprio la Germania a bloccare l'ERF ed a toglierci dal pantano in cui ci siamo ficcati.

Ci tocca proprio tifare per i nostri amati/odiati fratelli germanici...












giovedì 3 luglio 2014

La stronzata che ogni italiano nasce con un debito di 35mila euro..ecco la verità!!

Debito pubblico, debito pubblico, debito pubblico. Siamo a 2.100 miliardi che, rapportati a un Pil di 1.550, porta il rapporto debito/Pil al 132%. Se il Pil (somma di consumi di famiglie, investimenti di imprese, spesa pubblica e bilancia commerciale) crescesse un po’ di più il rapporto ovviamente si ridurrebbe e saremmo tutti più contenti. Ma il punto che vorrei sollevare in questo post non è tanto il motivo per cui l’Italia fa fatica a far crescere il Pil in questa fase (alla domanda manca la benzina, la moneta, il credito bancario ecc.) ma è un (falso) mito sul debito pubblico.

Spesso sentiamo dire che ogni italiano, appena nato, eredita un macigno sulle spalle che varia a seconda dei periodi storici e che in questo momento si attesta intorno a 35mila euro. Il calcolo che viene eseguito è il seguente. Debito pubblico/popolazione. Quindi se dividiamo 2.100.000.000 per 60.000.000 otteniamo 35mila euro. Secondo questo modo di ragionare ciascun italiano ha un debito pubblico di 35mila euro. Una sorta di onta, di peccato originale con cui convivere fino al giorno in cui la società andrà in paradiso e il debito pubblico non ci sarà più.

Questo ragionamento – che va per la maggiore anche in molti dibattiti televisivi – non corrisponde alla realtà. Per due motivi, estremamente intuitivi e paradossalmente (proprio perché così semplici) non presi in considerazione.

1) il debito di uno Stato non deve essere estinto ma deve essere semplicemente sostenibile e far sì che non produca una mole di interessi eccessiva. Lo dimostra il fatto che ad oggi non ci sono Paesi senza un debito pubblico;

2) ogni debito di qualcuno è il credito di qualcun altro. Non si scappa. Se io ho un mutuo, la banca ha un credito nei miei confronti. Se lo Stato ha un debito, chi detiene quei titoli di Stato non ha un debito ma un credito nei confronti dello Stato. Ebbene, in questo momento il Tesoro ci dice che sono in circolazione titoli di Stato per un controvalore di 1.815 miliardi a fronte di un debito pubblico di 2.089 miliardi (aggiornamento al 30 maggio). Questi 1.815 miliardi sono in mano per circa il 50-60% a banche e assicurazioni italiane, per il 10% a risparmiatori italiani e per la quota restante a investitori non residenti.

Questo significa che banche, assicurazioni, risparmiatori italiani, investitori stranieri non sono in una posizione debitoria nei confronti dello Stato italiano ma hanno un credito e incassano cedole dallo Stato italiano. Quindi il fantomatico italiano che dovrebbe dare 35mila euro allo Stato non solo non deve dargli questi soldi ma, qualora rientri in quel 10% di risparmiatori che hanno investito acquistando titoli di Stato, otterrà a scadenza l’importo investito, maggiorato degli interessi (salvo che lo Stato non dichiari default). Quindi deve ricevere, e non dare, dallo Stato.

E allora perché si parla tanto di debito pubblico? Perché questo genera degli interessi da pagare. Interessi che hanno fatto entrare l’Italia in un circolo vizioso. Dagli anni ’80 – quando c’è stato il divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia e la Banca d’Italia non ha più potuto controllare i tassi di interesse, né monetizzare il debito – la quota interessi da pagare è balzata alle stelle (del mercato). Da allora sono stati pagati oltre 3mila miliardi di interessi alla schiera dei creditori del debito pubblico, ben superiori all’attuale mole del debito pubblico. Questo è uno dei principali motivi per cui il debito pubblico negli anni ’80 è decollato, come dimostra questo grafico.

Quindi la storia del neonato italiano che nasce con un peccato originale che oscilla dai 30 ai 35 mila euro non è vera. E’ una storiella. Ciò che è vero è che per pagare gli interessi sul debito pubblico agli investitori (tra 80 e 90 miliardi di euro l’anno) lo Stato – avendo dei vincoli europei sul deficit e quindi sulla capacità massima di spesa – è costretto a reperire le risorse monetarie all’interno della società, prelevandole dai cittadini attraverso un aumento delle tasse o una riduzione della spesa pubblica. L’attuale riduzione dei tassi, e degli interessi nominali da pagare sul nuovo debito, è senz’altro una buona notizia in prospettiva perché dovrebbe consentire allo Stato – qualora decida di rimanere con gli attuali vincoli di bilancio europei senza rinegoziarli – di avere qualche miliardo in più l’anno, o meglio qualche miliardo in meno l’anno da prelevare ai cittadini.

Fonte: http://vitolops.blog.ilsole24ore.com/